Cassazione Penale, Sentenza n. 38281/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione per omissione sulla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (minorata difesa) che il giudice di secondo grado non ha esaminato pur avendo rimodulato il giudizio di gravità del fatto; (2) violazione di legge in relazione all'art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), contestando la negazione del beneficio nonostante il risarcimento integrale del danno e l'episodicità; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62‑bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche), per presunta valutazione apodittica dei precedenti e della personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, perché il giudice di merito non ha motivato sull'incidenza della riparazione del danno nella ponderazione delle circostanze. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi (secondo e terzo) ritenendoli manifestamente infondati o riproposizione non consentita delle questioni già decise in appello; il resto della sentenza è stato confermato e dichiarato irrevocabile.
Norme richiamate
art. 61 cod. pen. (n. 5 - aggravanti)
Richiamata nella motivazione di merito in relazione all'aggravante originariamente contestata; la Corte di appello aveva escluso l'aggravante in parte, ma la norma è citata come riferimento alle circostanze aggravanti valutate.
comma secondo, comma 2‑bis
Norma del reato ascritto al ricorrente; utilizzata per la qualificazione giuridica del fatto e per la determinazione della pena.
art. 62 n. 6 cod. pen. (minorata difesa)
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia motivato in ordine alla configurabilità di questa circostanza attenuante e al suo possibile prevalere sull'aggravante originaria; perciò ha annullato e disposto il rinvio per nuovo bilanciamento.
art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte d'appello ha negato il beneficio valutando insidiosità delle modalità, importo significativo e pluralità delle vittime; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e ha dichiarato infondato il rilievo del ricorrente che sollevava la peculiar tenuità per l'episodicità e il risarcimento.
art. 62‑bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche richiamando gravità del fatto e precedenti, decisione ritenuta dalla Cassazione correttamente motivata e quindi non sindacabile in cassazione nella riproposizione generica del ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione del ricorso)
Richiamato nel procedimento per i limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte osserva che i motivi devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello esclude o ridetermina la gravità del fatto ma omette di motivare specificamente sulla applicabilità di una circostanza attenuante (es. art. 62 n. 6), la Cassazione può annullare e rinviare per consentire il nuovo bilanciamento motivato tra aggravanti e attenuanti.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis) richiede una valutazione concreta e comparata degli elementi (modalità esecutive, importo, numero di vittime, insidiosità, risarcimento): una motivazione che indica tali indici ostativi è difficilmente riformabile in cassazione se logica e persuasiva.
- Non è ammessa in cassazione la mera riedizione dei medesimi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado; la Corte di legittimità respinge i ricorsi che non si confrontano criticamente con la motivazione impugnata.
- La concessione o meno di circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis) va valutata con riferimento non solo alla personalità del reo ma anche agli elementi negativi del fatto e ai precedenti; una valutazione motivata di merito su questi punti è determinante e comporta limitata sindacabilità in cassazione.
- La discrezionalità del giudice nel determinare la misura della riduzione di pena per una circostanza attenuante impone che la decisione manifesti esplicitamente il criterio di ponderazione adottato (equità e proporzione); l'assenza di motivazione su questo punto giustifica annullamento e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →