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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13055/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato, della domanda di ammissione allo stato passivo di plurimi crediti vantati da un soggetto nei confronti del fallimento di una società, crediti asseritamente derivanti da dividendi come socio azionista, compensi per l'attività di amministratore e liquidatore, somme anticipate e canoni di locazione. L'opposizione ex art. 98 l.fall. è stata rigettata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto perché proposta oltre il termine di cui all'art. 99, comma 1, l.fall., decorrente dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sulle PEC e sulla loro prova, sostenendo che la comunicazione dello stato passivo non fosse idonea a far decorrere il termine; 2) nullità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. con riguardo all'istanza di rimessione in termini che avrebbe dovuto essere esaminata; 3) nullità e violazione degli artt. 16 d.l. 179/2012 e 147 c.p.c., assumendo che la notifica del decreto ex art. 97 l.fall. eseguita di sabato sera dovesse produrre effetti dal lunedì successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, osservando che, in presenza di censura su error in procedendo, il ricorrente deve comunque indicare puntualmente il contenuto degli atti e il luogo processuale di produzione del documento, cosa non avvenuta; ha inoltre richiamato il principio per cui la verifica della tempestività dell'opposizione allo stato passivo va compiuta anche d'ufficio dal tribunale, sulla base degli elementi forniti dall'opponente, mentre in tema di notificazioni via PEC la ricevuta di avvenuta consegna con attestazione di conformità prova il recapito salvo prova contraria dell'interessato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata allegata la dedotta istanza di rimessione in termini né indicato dove fosse stata proposta nel merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché lo slittamento al primo giorno non festivo riguarda il termine finale e non quello iniziale; pertanto, essendo l'opposizione proposta oltre i trenta giorni dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. e non essendo stata dimostrata l'irritualità o incompletezza del messaggio PEC, la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, la cui proposizione è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 99, comma 1, l.fall.

    Il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del decreto e deve essere rispettato a pena di inammissibilità.

  • art. 97 l.fall.

    La comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo via PEC è idonea a far decorrere il termine di opposizione, salvo prova contraria.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Invocato per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate, giudicando la motivazione del tribunale al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza della censura relativa al dies iniziale del termine.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per nullità della sentenza e per error in procedendo; la Corte ha ribadito il necessario onere di specificità del motivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata considerata non autosufficiente.

  • d.P.R. 68/2005

    Richiamato in tema di comunicazioni a mezzo PEC e relativa prova del recapito.

  • D.M. 2 novembre 2005

    Richiamato in tema di prova e funzionamento delle comunicazioni telematiche via PEC.

  • art. 16 d.l. 179/2012

    Richiamato per disciplinare le notificazioni/comunicazioni telematiche; non è stata accolta la tesi del differimento degli effetti al lunedì.

  • art. 147 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il differimento degli effetti della notifica eseguita di sabato sera; la Corte ha negato che la norma operi sul termine iniziale.

  • art. 157, comma 4, c.p.c.

    Il differimento al primo giorno non festivo riguarda il termine perentorio finale di scadenza e non quello iniziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Base normativa del contributo unificato ulteriore richiamata nel dispositivo.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Evocati dal ricorrente in chiave di asserita incostituzionalità, ma la Corte non ha accolto la prospettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del motivo, indicando con precisione gli atti rilevanti, la loro sede di produzione e il contenuto necessario alla verifica della censura.
  • La comunicazione dello stato passivo a mezzo PEC, se assistita da ricevuta di avvenuta consegna e da attestazione di conformità della copia prodotta, è idonea a provare il recapito del messaggio e a far decorrere il termine per l'opposizione, salvo che la parte interessata dimostri specifici errori tecnici o l'incompletezza della trasmissione.
  • La tempestività dell'opposizione allo stato passivo può e deve essere verificata d'ufficio dal tribunale, ma l'opponente deve fornire gli elementi necessari a consentire tale controllo.
  • Il differimento al primo giorno non festivo previsto per i termini processuali riguarda il termine finale di scadenza e non il momento iniziale di decorrenza del termine.
  • La dedotta mancata esamina di una domanda o istanza processuale non può essere utilmente censurata in cassazione senza dimostrare dove e come essa sia stata effettivamente proposta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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