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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34849/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda un immobile sito a Bologna. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento della titolarità dell'immobile proposta da una parte, con declaratoria di nullità di un primo contratto di compravendita tra tale parte e la propria allora fidanzata e, successivamente, di un secondo contratto di compravendita tra la stessa fidanzata e la controparte odierna ricorrente. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, ritenendo provata, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'esecuzione parziale di lavori irregolari sull'immobile prima della sua alienazione alla ricorrente, che poi aveva completato i lavori. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dei diritti della controparte per tardiva riassunzione del giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudicante, sostenendo che la riassunzione dovesse avvenire dopo il deposito della sentenza di primo grado nella causa pregiudicante e non solo dopo il suo passaggio in giudicato; 2) violazione degli artt. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 per non avere la Corte considerato l'autonomia tra compravendita dell'appartamento e quella del terreno e il fatto che le difformità edilizie avrebbero riguardato solo il terreno; 3) violazione/falsa applicazione di norme di diritto per non avere distinto tra abusi edilizi primari e secondari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza d'appello si era correttamente attenuta al principio per cui, quando un processo è sospeso in attesa della decisione di una causa pregiudicante, la riassunzione dopo la decisione di primo grado nella causa pregiudicante non è automatica né obbligatoria, ma rimessa all'iniziativa delle parti e alla valutazione del giudice; inoltre la ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto dell'asserita istanza di riassunzione né indicato quando e dove fosse stata proposta, rendendo il motivo carente di autosufficienza. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo sia perché privi di specifica indicazione della norma di diritto asseritamente violata, sia perché diretti a censurare un vizio di omesso esame di fatti non deducibile in cassazione in presenza di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., trattandosi di due decisioni di merito fondate sul medesimo impianto argomentativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 285 c.p.c.

    sospeso ex art.285 c.p.c.

    La sospensione del giudizio era stata disposta in attesa dell'esito della causa pregiudicante.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 n. 3) c.p.c.; art. 360 c.1 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve individuare specificamente la norma asseritamente violata; il vizio di omesso esame del fatto è deducibile nei limiti consentiti dal sistema.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, quando le decisioni di merito seguano il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis c.p.c.

    La parte controricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.

  • art. 295 c.p.c.

    giudizio sospeso ... in attesa dell'esito della causa pregiudicante

    La sospensione per pregiudizialità implica che la riassunzione del processo non sia automatica al deposito della sentenza di primo grado nella causa pregiudicante.

Massime di principio

  • Quando un giudizio è sospeso per pregiudizialità, la ripresa del processo non consegue automaticamente al mero deposito della sentenza di primo grado resa nella causa pregiudicante: la riassunzione dipende dall'iniziativa delle parti e dalla valutazione del giudice secondo il quadro processuale applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'erronea valutazione della riassunzione o di un altro atto processuale deve indicarlo in modo autosufficiente, riportandone contenuto, momento e collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado con identica base fattuale e argomentativa, integrando una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
  • La censura di violazione di legge in cassazione richiede l'indicazione puntuale della norma o regola di diritto asseritamente violata; formule generiche o assertive non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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