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Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 4400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il recupero dell’IVA e la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2001. Sosteneva, da un lato, che l’omessa dichiarazione IVA relativa al 1998 non comportasse automaticamente la perdita del credito IVA maturato in quell’anno e riportato nelle dichiarazioni successive; dall’altro, che il disconoscimento del credito non potesse avvenire mediante controllo automatizzato e cartella senza previa notifica di un avviso di rettifica o accertamento. La società aveva inoltre dedotto la prescrizione o decadenza dell’Amministrazione, ma tale questione è stata dichiarata inammissibile perché non era stata riproposta nel giudizio d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha rigettato la censura relativa alla necessità di un previo avviso di rettifica, ritenendo legittimo il controllo automatizzato e l’emissione della cartella quando il recupero deriva dal raffronto dei dati fiscali e dall’assenza della dichiarazione annuale. Ha invece accolto la censura principale della società: l’omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Il credito può essere riconosciuto se il contribuente dimostra il possesso dei requisiti sostanziali, cioè che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA, siano stati assoggettati a IVA e siano destinati a operazioni imponibili, purché il diritto sia esercitato entro il termine previsto, individuato nel secondo anno successivo a quello di maturazione. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo quando il recupero deriva da dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi fiscali, senza necessità di un previo avviso di rettifica, purché non siano necessari accertamenti valutativi o istruttori complessi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine previsto dalla disciplina IVA, individuato dalla Corte nel secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, se risultano provati i requisiti sostanziali della detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Disciplina l’esposizione e il riporto dell’eccedenza IVA risultante dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni, nel quadro della neutralità dell’imposta.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8

    Rileva per i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA e per l’esercizio del diritto alla detrazione nelle annualità successive.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Impone alla parte appellata di riproporre espressamente nel giudizio d’appello le eccezioni e le questioni non accolte o non esaminate in primo grado; in mancanza, esse non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Hanno determinato il subentro dell’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze nei rapporti processuali e sostanziali, con effetto dal 1° gennaio 2001; pertanto, nei giudizi instaurati o proseguiti dopo tale data, il Ministero non è normalmente legittimato a resistere.

Massime di principio

  • L’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA non comporta automaticamente la decadenza dal credito: prevale il principio di neutralità dell’IVA, purché il contribuente dimostri i requisiti sostanziali della detrazione e rispetti il termine temporale previsto.
  • L’Amministrazione può recuperare mediante controllo automatizzato un credito IVA riportato da un’annualità priva di dichiarazione, senza previo avviso di accertamento, quando il controllo sia meramente formale e basato su dati oggettivi. Il contribuente può però contestare la cartella provando in giudizio la spettanza sostanziale del credito.
  • Le contestazioni relative a decadenza o prescrizione devono essere riproposte espressamente in appello se non sono state accolte o esaminate in primo grado; non è sufficiente dedurle per la prima volta in cassazione.
  • Nei ricorsi tributari contro sentenze emesse dopo il subentro dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere indirizzato all’Agenzia, non al Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo specifiche ragioni di legittimazione.

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