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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00968/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda il diniego della liberazione anticipata richiesta per il periodo 15 settembre 2014 - 15 marzo 2019 da un soggetto detenuto. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il precedente rigetto del magistrato di sorveglianza, ritenendo decisive le gravi condotte tenute durante la carcerazione, tra cui la partecipazione a un'associazione a delinquere di stampo mafioso, emersa anche attraverso un'ordinanza di custodia cautelare. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento avesse dato rilievo ai titoli di reato più che al percorso intramurario e che, ai fini dell'art. 54 l. 354/1975, fosse necessaria una valutazione globale della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da compiersi anche mediante osservazione scientifica della personalità del detenuto; secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe motivato in alcun modo il diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata, poiché aveva valorizzato la commissione di gravi condotte durante l'esecuzione della pena, in particolare la partecipazione a un'associazione mafiosa, considerata ostativa a una diversa lettura del percorso trattamentale. La Corte ha ribadito che, ai fini della liberazione anticipata, non basta la mera adesione formale alle regole dell'istituto penitenziario, ma occorrono fatti positivi idonei a dimostrare un effettivo percorso di rieducazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 l. 354/1975

    La liberazione anticipata richiede la dimostrazione di una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, desumibile da fatti positivi indicativi dell'evoluzione della personalità del detenuto; la sola regolarità formale della condotta intramuraria non è sufficiente.

  • art. 69 l. 354/1975

    Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale nella decisione in materia di sorveglianza, senza che la Corte sviluppi un autonomo approfondimento sul punto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.p.

    non richiamato

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, il giudice può negare il beneficio quando il detenuto abbia tenuto nel corso dell'esecuzione della pena condotte gravi e incompatibili con un effettivo percorso rieducativo, anche se siano state rispettate formalmente le regole interne dell'istituto.
  • La valutazione sulla partecipazione all'opera di rieducazione non può arrestarsi alla mera regolarità comportamentale intramuraria, ma deve fondarsi su elementi positivi che attestino un concreto mutamento della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati.
  • Quando il provvedimento di sorveglianza dia conto in modo puntuale delle ragioni del diniego del beneficio, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del percorso trattamentale può essere dichiarato inammissibile per carenza di reale vizio motivazionale.
  • Ai fini della liberazione anticipata, la commissione di un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione può essere valutata dal tribunale di sorveglianza anche come indice del fallimento del percorso rieducativo, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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