Cassazione Penale, Sentenza n. 48288/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) vizio di motivazione e condanna fondata su mere congetture e sul silenzio dell'imputato, con la contestazione che si sarebbe trattato al più di incauto acquisto (contravvenzione) e non di ricettazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e art. 62 n.6 cod. pen.), le quali sarebbero state escluse solo in base ai precedenti senza valutare gli elementi favorevoli (età, condizioni socio-economiche, situazione familiare) e senza considerare la dichiarazione della persona offesa di essere stata risarcita; 3) vizio nella determinazione della pena (art. 99 cod. pen.), sostenendo che la pena sarebbe stata aggravata in modo meccanico in ragione dei precedenti e della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte eccetto la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.: ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato (confermata la ricettazione, essendo legittima la valutazione del silenzio dell'imputato e l'omessa giustificazione dell'origine dell'assegno), ha ritenuto fondato in parte il secondo motivo perché l'appello aveva segnalato l'omessa considerazione della dichiarazione di risarcimento della persona offesa e pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività. Di conseguenza l'affermazione di responsabilità penale resta irrevocabile salvo il riesame limitato dell'attenuante richiamata.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha confermato che il dolo nella ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; per gli assegni non è configurabile l'"incauto acquisto", perché l'acquisizione presuppone una causale che giustifichi la riscossione
art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. (attenuante per aver riparato il danno prima della sentenza)
La mancata valutazione, anche implicita, della dichiarazione di risarcimento da parte della persona offesa ha reso necessario l'annullamento parziale e il rinvio affinché la Corte territoriale si pronunciasse esplicitamente sulla concedibilità dell'attenuante
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e può essere esclusa con motivazione di fatto adeguata; tale apprezzamento non è sindacabile in Cassazione se congruo e non contraddittorio
art. 99 cod. pen. (determinazione della pena)
La censura sulla determinazione della pena è stata dichiarata tardiva in Cassazione perché sollevata per la prima volta in questa sede; la Corte richiama i limiti di proponibilità delle questioni in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione in motivi di ricorso)
Il ricorso è stato motivato nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo l'art. 173 disp. att., e la Corte ha motivato l'accoglimento parziale solo nei termini necessari
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen. (limiti di deduzione in Cassazione)
Richiamate per escludere l'esame di questioni non prospettate in grado d'appello: il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali/operative richiamate
Massime di principio
- In reati di ricettazione il dolo può essere desunto dall'omessa o non credibile spiegazione della provenienza della cosa: l'imputato non è tenuto a provare la provenienza, ma a fornire un'attenibile giustificazione; il mancato adempimento può far presumere la volontà di occultamento
- Per titoli come gli assegni non si ritiene configurabile l'"incauto acquisto" tipico delle cose mobili: la ricezione di un assegno richiede una causale che ne giustifichi l'acquisizione, rendendo più agevole la configurazione della ricettazione
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) sono valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria
- Se il difensore solleva in appello elementi che il giudice di secondo grado non prende in considerazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame solo sulla parte omessa; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento di fatto
- Questioni e censure non dedotte in grado d'appello non possono essere esaminate in Cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio o che fosse impossibile dedurle in appello; sollevare nuovi motivi in Cassazione comporta il rischio di inammissibilità
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