Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41195/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione d'imposta notificato a un soggetto che aveva rinunciato all'eredità del debitore fiscale. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ma aveva compensato le spese di lite. La contribuente aveva impugnato la regolazione delle spese; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il suo appello principale, ritenendo corretta la compensazione per la particolarità del caso e richiamando il nuovo testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2014. La stessa CTR aveva poi rigettato anche l'appello incidentale dell'Ufficio, compensando le spese del grado. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, perché la CTR non avrebbe motivato su gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del primo grado, dovendosi applicare il testo dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis prima della riforma del 2014; 2) violazione del medesimo art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di appello, assumendo che, essendo fondata la censura principale, anche la regolazione delle spese del secondo grado era erronea.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente entrambi i motivi. Ha ritenuto applicabile, per le spese del primo grado, l'art. 15 d.lgs. 546/1992 nel testo vigente al tempo della pubblicazione della sentenza di primo grado, con rinvio all'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. 69/2009, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha osservato che la formula usata dalla CTR, fondata sulla mera 'particolarità del caso trattato', era generica e non sufficiente a integrare una motivazione specifica e controllabile sulle ragioni eccezionali della compensazione. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile."

    Per il processo tributario la regola è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese; la compensazione è eccezionale e segue i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"

    La compensazione totale o parziale delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni specifiche e chiaramente esplicitate in motivazione; non basta un richiamo generico alla particolarità della controversia.

  • l. 69/2009

    È richiamata per individuare il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • d.l. 132/2014

    È richiamato solo per il riferimento temporale della riforma delle spese processuali, ma la Corte applica il regime anteriore alla modifica evocata dalla CTR.

  • art. 92 c.p.c.

    È la norma processuale di riferimento per la compensazione delle spese, applicabile nel processo tributario per il tramite dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, mentre la compensazione costituisce deroga che va motivata nei limiti previsti dall'art. 92 c.p.c. richiamato dall'art. 15 d.lgs. 546/1992.
  • Quando non vi è soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è legittima solo se la sentenza indica in modo puntuale e specifico gravi ed eccezionali ragioni riferite alla controversia concreta; formule generiche come la 'particolarità del caso' non sono sufficienti.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere tale da consentire il controllo di legittimità sulla effettiva ricorrenza dei presupposti normativi.
  • Se la statuizione sulle spese del grado precedente è erronea, può risultare viziata anche la regolazione delle spese del grado di impugnazione che su quella statuizione si innesta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.