Cassazione Penale, Sentenza n. 33838/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90) relativa al rinvenimento di cocaina e crack. Vengono proposti tre motivi principali: 1) nullità per mancata concessione del termine a difesa ex art. 451, comma 6 c.p.p., dopo l'instaurazione del giudizio direttissimo e rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato; 2) vizio di motivazione e invaldità/parziale inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti a seguito di domande suggestive del giudice (art. 499 c.p.p.), con conseguente travisamento della prova; 3) violazione per omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 438, comma 6-ter, e 442 c.p.p.), in quanto il rigetto dell'abbreviato condizionato sarebbe stato ingiustificato e la perizia richiesta sarebbe risultata decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità lamentata sia una nullità a regime intermedio soggetta ai termini di deducibilità (art. 182, comma 2 c.p.p.) e che il difensore non l'abbia tempestivamente eccepita in udienza, con conseguente decadenza; inoltre ha ritenuto che in concreto la difesa avesse comunque potuto espletare le prove richieste (consulenza tecnica, escussione di testimone). Sul secondo motivo ha escluso che si tratti di una violazione di legge: la censura è, di fatto, una richiesta di diversa valutazione delle prove e la violazione del divieto di domande suggestive non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità della prova, incidendo solo sulla valutazione della attendibilità se l'intero contenuto è compromesso. Sul terzo motivo ha confermato che il rigetto dell'abbreviato condizionato è stato legittimo per difetto dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta e che, quindi, la diminuzione di pena non è dovuta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: condanna per detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti; utilizzata come fattispecie di reato alla base del processo.
art. 451, comma 6, cod. proc. pen.
Riferita alla possibilità di chiedere un termine a difesa dopo l'instaurazione del giudizio direttissimo; la Corte ha qualificato la relativa nullità come "a regime intermedio" e quindi soggetta a deducibilità immediata in udienza, pena la decadenza.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini di deducibilità per le nullità a regime intermedio; la Corte l'ha invocata per affermare la decadenza della relativa eccezione non sollevata tempestivamente.
Norma richiamata dalla difesa per sostenere la rilevabilità d'ufficio di alcune nullità; la Corte comunque ha considerato prevalente l'applicazione dei termini di deducibilità per la nullità specifica contestata.
"salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) \"se la parte interessata rinuncia espressamente ad eccepirle o accetta gli effetti dell'atto\"; b) \"si è avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato\""
La Corte l'ha citata per spiegare che l'interesse della parte orienta il limite di deducibilità: l'aver fruito di atti e mezzi istruttori (consulenza, escussione teste) può essere valutato come accettazione degli effetti e sanatoria dell'omissione.
art. 499, comma 3 e comma 6, cod. proc. pen.
Riguarda il divieto di domande suggestive e i poteri del Presidente nell'esame testimoniale; la Corte ha affermato che la violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova e che il Presidente può intervenire per garantire pertinenza e genuinità delle risposte.
Richiamato nelle argomentazioni ma la Corte precisa che dall'art. 178 non deriva la sanzione di inutilizzabilità per domande suggestive; ha quindi escluso l'applicazione automatica di una sanzione probatoria.
art. 438, comma 6-ter e art. 442, cod. proc. pen.
Norme relative alla disciplina del giudizio abbreviato e alla diminuzione di pena: la riduzione premiale si applica solo se il rigetto dell'abbreviato condizionato risulta ingiustificato alla luce dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta; la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse fondato.
Massime di principio
- Eccepire tempestivamente in udienza eventuali omissioni procedurali relative al diritto di difesa (es. mancata concessione di un termine): le nullità a regime intermedio devono essere dedotte immediatamente, altrimenti si rischia la decadenza ex art. 182 c.p.p.
- La violazione del divieto di porre domande suggestive incide principalmente sulla valutazione della attendibilità del teste e non determina di per sé l'inutilizzabilità della prova; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare che l'intero contenuto probatorio è stato compromesso.
- Nel giudizio abbreviato condizionato il giudice valuta ex ante la novità e la decisività della prova richiesta: la semplice richiesta di accertamento non basta se, alla luce degli elementi già disponibili, la prova non appare decisiva.
- La Corte di Cassazione non è sede di ritrattazione dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in un 'travisamento della prova' non sono favorevoli se non indicano specifici vizi logico-giuridici della motivazione.
- Quando si ritiene leso il diritto di difesa è strategico sia eccepire immediatamente nelle sedi opportune sia documentare in che modo l'omissione abbia realmente pregiudicato l'esercizio delle prove, dimostrando l'effettiva necessità e decisività dell'atto richiesto.
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