Cassazione Civile, Ordinanza n. 06180/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento notificati a una società a responsabilità limitata per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini Irpeg, Iva e Irap. I ricorsi della società erano stati accolti in primo grado; dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'Ufficio aveva proposto appello. In seguito a un primo giudizio di cassazione con rinvio, la controversia era tornata al giudice di merito, che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo insufficiente la mera notifica degli atti ai soci e sostenendo che, per agire nei loro confronti, l'Amministrazione dovesse emettere un autonomo atto impositivo e dimostrare la distribuzione dell'attivo liquidatorio e la riscossione di somme da parte dei soci. L'Agenzia ricorre nuovamente per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso il principio di diritto già enunciato dalla Corte, rimettendo in discussione la legittimazione dei soci e una questione già coperta dalla pronuncia rescindente; con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la mancata ripartizione dell'attivo non esclude la responsabilità successoria degli ex soci, ma tale motivo resta assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice del rinvio ha oltrepassato i limiti segnati dalla precedente cassazione con rinvio, rimetendo in discussione la legittimazione dei soci e statuendo in modo incompatibile con il principio già enunciato. Il secondo motivo, relativo all'art. 2495 c.c., viene dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già decise o incompatibili con la decisione rescindente.
È denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al riesame di questioni precluse nel giudizio di rinvio.
Dopo l'estinzione della società, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; tuttavia la Corte richiama il principio secondo cui la qualità di successore dell'ex socio non dipende dalla sola percezione di somme.
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
La sentenza impugnata lo richiama come norma che disciplina la responsabilità dei soci per il debito fiscale della società estinta, ma la Corte di cassazione osserva che il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione la legittimazione già riconosciuta.
art. 602 del 1973
Nel testo è richiamato il d.P.R. n. 602 del 1973 in connessione con la responsabilità dei soci per il debito fiscale della società estinta.
La Corte richiama anche l'orientamento più recente delle Sezioni Unite secondo cui l'ex socio è successore della società estinta per il solo fatto di esserlo, pur rispondendo nei limiti di quanto percepito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al decisum della sentenza rescindente e non può ampliare il thema decidendum, introdurre nuove questioni o riesaminare profili già implicitamente o esplicitamente decisi dalla Corte di cassazione.
- Quando la Corte di cassazione ha già escluso l'inammissibilità dell'impugnazione e ha riconosciuto la legittimazione delle parti, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione tale statuizione sulla base degli stessi fatti.
- In caso di estinzione della società, la posizione del socio si configura come quella di successore della società estinta; il limite della responsabilità al percepito opera sul piano quantitativo, ma non esclude in sé la successione e la legittimazione passiva.
- Se il giudice di rinvio viola i limiti del giudizio rescissorio, la sentenza va cassata per violazione dell'art. 384 c.p.c., con rinvio ad altro giudice per il riesame nei soli limiti residui.
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