Cassazione Penale, Sentenza n. 46808/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 02/08/2024 del Tribunale della Libertà di Palermo che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del 04/07/2024 con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) violazione e erronea applicazione delle norme sul termine di durata delle indagini (artt. 405, 406, 407 c.p.p. ecc.), lamentando duplicazione/"riiscrizione" della posizione dopo lo spirare del termine biennale e conseguente inutilizzabilità delle risultanze investigative eseguite dopo il 9/9/2021; (2) mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo (art. 416-bis c.p.) in quanto, secondo la difesa, le intercettazioni e gli atti non dimostrerebbero la partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso, né l'indagato avrebbe agito in funzione del sodalizio essendo autonomo nell'acquisizione e gestione degli appalti e dei fornitori.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte rileva che, ratione temporis, non si applicano le modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 alle norme processuali, e afferma il principio che per i reati permanenti possono emergere segmenti successivi della condotta che giustificano una nuova iscrizione senza che ciò configuri automatica inutilizzabilità degli atti precedenti: la scadenza del termine biennale non impedisce al P.M. di procedere a nuova iscrizione se emergono elementi di perdurante attività criminosa. Sul secondo motivo la Corte valuta che il sindacato di legittimità è limitato a vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione; il Tribunale aveva invece effettuato una ricostruzione congrua e coerente degli elementi indiziari (intercettazioni, incontri, subappalti, rapporto stretto con il capo associativo Domenico Friscia) ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame impugnato (richiamata nel capo introduttivo del ricorso); il ricorso era promosso ai sensi di tale disposizione
disciplinante il termine di durata delle indagini preliminari; la Corte osserva che la scadenza del termine rispetto a segmenti successivi di reato permanente non impedisce nuova iscrizione per fatti successivi
riguarda proroghe e termini delle indagini; richiamato nel quadro normativo sul termine biennale
art. 407, comma 2, cod. proc. pen.
stabilisce il termine massimo biennale delle indagini: la Corte conferma che il termine non può essere superato ma spiega che, per reati permanenti, la nuova iscrizione per fatti successivi è compatibile
richiamato tra le norme sulla regolazione delle indagini e della loro durata; la Corte distingue le diverse norme applicabili ratione temporis
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso come norma processuale rilevante nella contestazione; non è stata però ritenuta idonea a far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti
norma sulle iscrizioni e loro aggiornamento: la Corte osserva che l'"aggiornamento" è configurabile solo in casi specifici previsti dall'art. 335 comma 2 e che normalmente, per fatti successivi, si procede a nuova iscrizione
disciplina la riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ricorda che, nei reati permanenti, non è sempre necessaria una riapertura formale per indagare su segmenti successivi
norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero compatibili con la partecipazione dell'imputato al sodalizio
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
articoli richiamati con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi (solo vizi di legge o motivazione manifestamente illogica possono giustificare cassazione)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 99-bis e art. 88-bis)
riforme processuali richiamate: la Corte precisa che le novità introdotte non sono applicabili ratione temporis alle iscrizioni anteriori al 30/12/2022
art. 335-quater, 407-bis, 415-ter cod. proc. pen. (introdotti dal d.lgs. n.150/2022)
menzionati come norme novellate ma ritenute inapplicabili ratione temporis alle iscrizioni oggetto del caso
art. 238 e 238-bis cod. proc. pen.
richiamati come meccanismi di trasmigrazione probatoria e documentale fra procedimenti in caso di riunione o connessione
art. 415-quater cod. proc. pen.
menzionata nel contesto delle misure per evitare inerzia del P.M.; la Corte osserva che, pur essendo intervenuta successiva disciplina, essa non si applica ratione temporis al caso
citata nella dottrina giurisprudenziale per la modulazione della risposta sanzionatoria in reati di durata; richiamata a titolo paradigmatico
norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione sulla comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario dello stato di detenzione, cui la cancelleria è stata incaricata di provvedere
Massime di principio
- La scadenza del termine biennale delle indagini non comporta automaticamente l'inutilizzabilità di atti relativi a successive e distinte protrazioni della condotta in ipotesi di reato permanente: il P.M. può procedere a nuova iscrizione per fatti o segmenti temporali successivi purché emergano elementi di perdurante attività criminosa.
- Le modifiche normative intervenute nel 2022 non si applicano retroattivamente alle iscrizioni effettuate prima della loro entrata in vigore; occorre sempre verificare la decorrenza ratione temporis.
- L'inerzia del pubblico ministero nel prendere decisioni prima della scadenza dei termini non equivale, di per sé, ad archiviazione né determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti in quello stesso periodo.
- In Cassazione il sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato: è sindacabile solo la violazione di norme o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; la rivalutazione di merito degli elementi indiziari è prerogativa del giudice di merito.
- Intercettazioni, rapporti stretti con esponenti del sodalizio, e il coinvolgimento in subappalti o attività economiche gestite da soggetti riconducibili all'associazione possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per l'associazione mafiosa.
- Quando si assume un 'aggiornamento' della iscrizione occorre dimostrare il cambiamento delle circostanze del fatto; altrimenti si procede a nuova iscrizione con nuovo dies a quo per i fatti successivi.
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