Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17914/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da tre avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse, relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, notificati a un centro di trasmissione dati operante in Italia e, in via di coobbligazione, alla società estera mandante. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR aveva invece accolto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo legittima la pretesa impositiva. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione del diritto UE, dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, e richiesta di rinvio pregiudiziale/interpretativo alla CGUE; (2) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata traduzione degli avvisi in lingua inglese; (3) violazione della disciplina sul presupposto soggettivo dell’imposta unica; (4) violazione della disciplina sul presupposto territoriale dell’imposta; (5) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della normativa interna e di nuovo rinvio alla CGUE; (6) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta incompatibilità dell’imposta con l’art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla compatibilità eurounitaria della disciplina, alla soggettività passiva e al presupposto territoriale dell’imposta, valorizzando la giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta sulla medesima disciplina. Ha altresì escluso che la mancata traduzione degli avvisi nella lingua inglese determinasse invalidità dell’atto, perché non esiste una previsione che imponga tale traduzione e la contribuente aveva comunque dimostrato di avere compreso e contestato compiutamente la pretesa. È stato infine disatteso il motivo relativo all’art. 401 della direttiva IVA, perché l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA. Ne è conseguita la conferma della legittimità degli avvisi e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE secondo cui la normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse non ostacola in modo discriminatorio la libera prestazione di servizi, perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza distinzione per il luogo di stabilimento.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato insieme all’art. 56 TFUE nei quesiti formulati dalla ricorrente; la Corte non ravvisa profili di incompatibilità della disciplina interna con la libertà di prestazione dei servizi.

  • art. 52 TFUE

    È evocato per la verifica di eventuali giustificazioni a restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi; la Corte esclude la necessità di disapplicare la normativa interna.

  • art. 267 TFUE

    La Corte esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la questione è già stata decisa dalla Corte di giustizia con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua inglese non comporta, di per sé, invalidità dell’avviso; il contribuente deve provare di non avere potuto conoscere il contenuto dell’atto.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La norma, come interpretata dalla legge di stabilità 2011, assoggetta all’imposta unica anche i soggetti che gestiscono scommesse per conto di bookmaker esteri e i centri di trasmissione dati collegati a tali operatori, per il periodo rilevante in causa.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    È disposizione interpretativa che amplia la soggettività passiva dell’imposta anche ai soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e, per il periodo successivo al 2011, giustifica l’assoggettamento delle ricevitorie/CTD che raccolgono scommesse per bookmaker esteri.

  • art. 1, comma 64, L. n. 220/2010

    È richiamato come parte del quadro normativo che ha ridefinito l’imposta unica sulle scommesse e i suoi obiettivi di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e di contrasto all’evasione.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L’imposta unica sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d’affari; quindi può essere riscossa cumulativamente con l’IVA senza violare la direttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia viene respinta perché la questione sulla compatibilità con l’art. 401 della direttiva IVA è stata comunque esaminata e ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre i vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che ha ravvisato l’illegittimità solo per le annualità antecedenti al 2011, in relazione all’impossibilità di traslare l’imposta secondo il quadro negoziale cristallizzato prima della norma interpretativa.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L’articolo non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano natura di imposta sul volume d’affari.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può comprendere sia il bookmaker estero sia il centro di trasmissione dati/ricevitore che raccolga le giocate in Italia, quando la disciplina nazionale li configuri come coobbligati per l’attività di gestione e raccolta delle scommesse.
  • La libera prestazione dei servizi non è violata da una disciplina fiscale che si applichi in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento del bookmaker, se non emergono trattamenti differenziati discriminatori.
  • La mancata traduzione dell’avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente la nullità dell’atto, se il contribuente non prova concretamente di non avere potuto comprenderne il contenuto e di avere subito un effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
  • L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari; pertanto può coesistere con l’IVA senza violare il divieto di introdurre tributi aventi carattere di imposta sul volume d’affari.
  • Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa rilevante sia già stata definita da una precedente sentenza della Corte di giustizia applicabile al caso concreto.
  • Nel settore dei giochi d’azzardo gli Stati membri dispongono di un margine di apprezzamento nella regolazione fiscale e autorizzatoria, potendo perseguire finalità di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all’evasione, purché la disciplina non sia sproporzionata o discriminatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.