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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Ferrara

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi al 2016 per il trattamento fiscale di una rinuncia parziale di credito effettuata dal socio M.P.: il socio, titolare di partita IVA e professionista, aveva rinunciato a parte di un finanziamento infruttifero concesso alla società per compensare una fattura per prestazioni professionali. L'Ufficio ha ritenuto illegittima l'operazione e, ai sensi dell'art.88 TUIR (comma 4-bis), ha recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva non dichiarata, rilevando inoltre l'assenza della dichiarazione sostitutiva che doveva indicare il valore fiscale del credito e la mancanza di prova della neutralità/origine del finanziamento.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 147/2015 (art.88, comma 4-bis): la rinuncia dei soci ai crediti genera per la società una sopravvenienza attiva per la parte eccedente il valore fiscale del credito; in mancanza della dichiarazione sostitutiva da parte del socio rinunciante il valore fiscale è assunto pari a zero, con conseguente concorso dell'intero valore nominale alla base imponibile. Inoltre si è rilevata l'eterogeneità fiscale tra il credito finanziario (finanziamento infruttifero concesso dal socio come persona fisica) e il debito commerciale (fattura professionale), con conseguente deduzione di un costo non effettivamente sostenuto dal socio professionista: la fattura è stata registrata e dedotta senza esborso effettivo, violando il principio di cassa. L'Ufficio ha quindi legittimamente operato gli accertamenti determinando maggior reddito d'impresa e la relativa tassazione in capo ai soci in proporzione alle quote. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (€1.500 + accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 147/2015

    Ha modificato l'art.88 TUIR introducendo il comma 4-bis e ha ridefinito il regime fiscale della rinuncia dei crediti da parte dei soci; ha inoltre inciso sull'art.94 TUIR (comma 6) relativamente al trattamento in capo al socio-creditore.

  • TUIR (DPR 917/1986)

    Il comma 4-bis stabilisce che, dal 1/1/2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; il socio rinunciante deve comunicare il valore fiscale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza il valore fiscale è assunto pari a zero.

  • TUIR (DPR 917/1986)

    La rinuncia ai crediti operata dai soci deve sommarsi al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (effetto fiscale in capo al socio).

  • DPR 600/1973

    art.39, comma 1; art.41-bis

    Norme che legittimano l'attività di controllo e di rettifica dell'Ufficio ai fini dell'accertamento dei redditi della società; utilizzate dall'Agenzia per determinare il maggior reddito d'impresa.

  • DPR 917/1986

    Richiamato per la ripartizione del maggior reddito d'impresa in capo ai soci secondo le quote di partecipazione (attribuzione del reddito).

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n.124/E

    Interpretazione amministrativa secondo cui, in mancanza della dichiarazione sostitutiva, il valore fiscale del credito deve essere assunto pari a zero e l'intero valore nominale concorre alla formazione della base imponibile.

  • Costituzione

    Eccezioni sollevate dal ricorrente per violazione di norme costituzionali (diritto di difesa e capacità contributiva) sono state rigettate; la Commissione non ha ritenuto fondata la censura costituzionale rispetto all'applicazione della normativa fiscale.

Massime di principio

  • La rinuncia del socio a un credito nei confronti della partecipata, dal 1/1/2016, genera per la società una sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente il valore fiscale del credito.
  • Il socio rinunciante ha l'obbligo di comunicare alla società il valore fiscale del credito tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale è assunto pari a zero e l'intero importo nominale concorre alla base imponibile della società.
  • La rinuncia rileva anche in capo al socio: essa si somma al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito, con effetti fiscali diversi a seconda che la dichiarazione sia stata prodotta o meno.
  • Non è possibile 'compensare' liberamente crediti di natura finanziaria con debiti di natura commerciale o usare la rinuncia per giustificare la deduzione di costi non effettivamente pagati: il principio di cassa richiede un effettivo esborso per la deducibilità di una spesa.
  • In caso di contestazione l'onere probatorio grava sul contribuente che deve dimostrare la neutralità dell'operazione, l'origine del finanziamento e la consistenza del valore fiscale indicato; la mancata prova consente all'Amministrazione di assumere il valore fiscale pari a zero.
  • Per evitare rischi fiscali è opportuno documentare l'origine dei finanziamenti soci, inviare tempestivamente la dichiarazione sostitutiva che indichi il valore fiscale del credito, mantenere coerenza tra le posizioni fiscali del socio in diversa veste (es. socio vs professionista) e preferire stante un effettivo regolamento in denaro o altra valida documentazione per giustificare la deducibilità.

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