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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 195 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Estinzione e cancellazione di una società- soci- responsabilità limitate-creditore - atto di accertamento impugnato-dimostrare la responsabilità-è possibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

i soci hanno impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria li riteneva responsabili per debiti della società estinta e cancellata dal registro delle imprese, sostenendo che l'AF non aveva dimostrato l'avvenuta distribuzione del residuo attivo e la effettiva riscossione da parte dei soci

La decisione

la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2495 c.c.: la cancellazione non estingue i debiti e permette all'Amministrazione di agire in via sussidiaria contro i soci, ma ha stabilito che l'AF è tenuta a dimostrare, già nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'effettiva esistenza dei presupposti della responsabilità (ovvero la distribuzione del residuo attivo e la sua effettiva riscossione da parte del socio). In mancanza di tale prova l'atto di accertamento relativo alla responsabilità dei soci deve essere annullato o disatteso per carenza di motivazione e di prova

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società non estingue i debiti; i soci succedono limitatamente a quanto ricevuto in sede di distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione. Applicazione estesa anche all'Amministrazione Finanziaria come creditore, con conseguente onere probatorio a carico dell'AF circa la distribuzione e l'effettivo incasso da parte dei soci

Massime di principio

  • La responsabilità dei soci dopo la cancellazione sussiste solo nei limiti di quanto effettivamente ricevuto in fase di liquidazione: l'azione dell'ente creditore è dunque limitata a quell'ammontare
  • L'Amministrazione Finanziaria può agire sussidiariamente nei confronti dei soci di una società cancellata, ma deve provare sia la delibera/atto di distribuzione del residuo attivo sia l'effettivo incasso da parte del singolo socio
  • Se l'atto di accertamento non contiene indicazioni e prove sulla distribuzione e sull'incasso, è viziato nella motivazione e può essere impugnato con successo dal socio
  • Prove rilevanti a carico dell'AF: bilancio di liquidazione con delibera di distribuzione, scritture contabili della società, atti notarili di riparto, estratti conto bancari o ricevute che dimostrino l'effettivo trasferimento delle somme ai soci
  • Per i soci: conservare e produrre documentazione della liquidazione e degli incassi (o della mancata distribuzione) è essenziale per difendersi da pretese successive
  • La responsabilità personale del socio non viene meno se ha speso le somme ricevute: la misura della responsabilità rimane tuttavia limitata all'ammontare ricevuto
  • Nei ricorsi tributari l'onere probatorio sul fatto costitutivo della responsabilità dei soci ricade sull'Amministrazione che agisce come creditore sostitutivo

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