Sentenza del 11/02/2021 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Accertamento - Induttivo - Società operante nel campo del commercio elettronico - Impossibilità di verificare attraverso il report "ebay" la natura dei destinatari delle cessioni - Imponibilità ai fini iva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento induttivo per omessa contabilizzazione di ricavi e operazioni imponibili IVA relative al commercio elettronico tramite account eBay gestito dal legale rappresentante P.G.; l'Ufficio imputava alla società italiana cessioni per euro 373.483,00 riferite a vendite effettuate sul web e intestate a una società tedesca (YYY/XXX GmbH) la cui operatività e sussistenza non risultavano adeguatamente provate. L'appellante contestava la ricostruzione induttiva e sosteneva che le cessioni fossero effettuate dalla società estera o costituissero cessioni intracomunitarie non imponibili, nonché la nullità dell'avviso per presunta carenza di delega.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto valida la delega di firma utilizzata per l'avviso d'accertamento, ha condiviso la ricostruzione induttiva dell'Ufficio ritenendo che le presunzioni fossero gravi, precise e concordanti, e ha constatato l'assenza di prova contraria da parte della società appellante (mancanza di prova dell'operatività e della struttura organizzativa della società estera, mancanza di documentazione probante sugli acquisti e sulla natura dei clienti ricavabile dal report eBay). Di conseguenza l'accertamento IVA è stato confermato e la società appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
DPR n.600/1973, artt. 39 e 41-bis
Base normativa per l'attività di accertamento induttivo e per l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento delle imposte dirette; applicata dall'Ufficio per determinare maggiori imponibili in assenza di documentazione probatoria completa.
DPR n.633/1972, art.54
Riferimento normativo utilizzato per l'accertamento IVA tramite presunzioni e per la determinazione degli imponibili in mancanza di documenti che comprovino l'esenzione o la non imponibilità.
DPR n.600/1973, art.42, comma 1
Norma richiamata per valutare la validità della delega di firma dell'avviso d'accertamento; il Collegio ha ritenuto la delega regolare trattandosi di delega di firma a capo area/ufficio controlli.
Legge n.241/1990, art.21-septies
Richiamata dall'appellante in relazione a presunte irregolarità della procedura amministrativa; il Collegio ha ritenuto irrilevante l'eccezione perché la documentazione sulla delega era regolare.
DPR n.600/1973, art.60, comma 1, lett. e)
Citato dall'appellante nell'ambito delle censure sulla motivazione e sull'istruttoria dell'ufficio; il Collegio non ha accolto le censure ritenendo adeguata la motivazione dell'accertamento.
D.L. n.331/1993, art.41, comma 1, lett. b)
Norma richiamata dall'appellante per sostenere la natura di cessioni intracomunitarie non imponibili; il Collegio ha rilevato che per qualificare tali operazioni è necessaria prova rigorosa della destinazione e della natura del cessionario, prova non fornita.
Giurisprudenza di legittimità, Cass. Ord. n.18675/2020
Richiamata come principio di riferimento secondo cui la delega di firma può essere valida anche se si tratta di delega di firma e non di funzioni; supporta la regolarità dell'avviso firmato dal Capo Area Controlli.
Massime di principio
- Nei casi di commercio elettronico tramite marketplace, i report della piattaforma (es. eBay) di per sé non sono sufficienti a dimostrare la natura soggettiva (privato o soggetto IVA) degli acquirenti; in assenza di prova contraria le cessioni possono essere ritenute imponibili ai fini IVA.
- Per ottenere il riconoscimento di operazioni non imponibili (es. cessioni intracomunitarie) è necessaria documentazione rigorosa: partita IVA comunitaria valida del cliente, prove di trasporto/spedizione verso altro Stato membro, documenti contrattuali e attestazioni che dimostrino la natura di soggetto passivo del cessionario.
- Quando le vendite risultano intestate a una società estera, il contribuente deve provare l'effettiva operatività, la struttura organizzativa e l'effettivo assolvimento degli obblighi tributari nello Stato estero; fatture intestate a soggetti inesistenti o non operativi possono essere disconosciute dall'Amministrazione.
- L'onere della prova per confutare un accertamento induttivo incombe sul contribuente: in mancanza di documenti probatori adeguati l'Ufficio può legittimamente escludere il riconoscimento dei costi e determinare imponibili induttivamente.
- Le presunzioni utilizzate per l'accertamento sono lecite se sono gravi, precise e concordanti; il metodo induttivo è ammissibile se la ricostruzione è adeguatamente motivata e fondata su elementi oggettivi.
- La validità della delega di firma all'ufficio che ha emesso l'avviso può essere riconosciuta anche se si tratta di delega di firma e non di funzioni, purché la delega sia documentata e il delegante titolare di posizione dirigenziale.
- Per i contribuenti e gli operatori e-commerce è fondamentale conservare e rendere disponibili documentazione completa: fatture d'acquisto e di vendita, DDT, prove di consegna, estratti conto, documenti relativi a società estere (atto costitutivo, organigramma, prove di attività), e verifiche VIES sulla partita IVA del cliente.
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