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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Valenza probatoria e indiziaria delle dichiarazioni rese da terzi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel procedimento tributario erano state utilizzate dichiarazioni rese da terzi (in particolare una dichiarazione dell'Ufficio postale francese relativa a spedizioni e presunte cessioni intracomunitarie) per fondare l'accertamento. Si discuteva la valenza probatoria di tali dichiarazioni: se, pur avendo natura testimoniale e quindi inammissibili come prova diretta nel giudizio tributario, potessero comunque essere utilizzate come elementi indiziari per corroborare l'accertamento fiscale.

La decisione

La Corte ha stabilito che le dichiarazioni rese da terzi, sebbene abbiano sostanzialmente natura di testimonianza e siano inammissibili come prova diretta nel giudizio tributario, possono essere utilizzate come elementi indiziari. Per la valutazione indiziaria non rilevano né la data di rilascio della dichiarazione, né il fatto che sia stata sollecitata dal beneficiario, né la presenza di riferimenti specifici a singole fatture o spedizioni: ciò che conta è l'assenza di elementi che ne compromettano l'attendibilità. In sostanza le dichiarazioni di terzi possono concorrere a formare un quadro indiziario valido ai fini dell'accertamento, purché non emergano ragioni di inattendibilità.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    L'art. 2727 c.c. è richiamato in relazione alla disciplina dei mezzi di prova e alla natura delle dichiarazioni di terzi, interpretate come dichiarazioni con valenza testimoniale; tale natura giustifica in linea di principio la loro inammissibilità come prova diretta nel giudizio tributario, pur non escludendo il loro utilizzo come indizi.

  • Cass. 24531/2019

    Cass. sez. trib., n. 24531/2019

    La giurisprudenza di legittimità (sentenza richiamata) afferma il principio che le dichiarazioni di terzi, pur essendo testimonianze inammissibili come prova diretta nel contenzioso tributario, possono essere valorizzate come elementi indiziari se non sussistono elementi che ne rendano manifesta l'inattendibilità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi con natura testimoniale, pur non costituendo prova diretta validamente acquisibile nel processo tributario, possono essere valorizzate come elementi indiziari utili a sostenere un'accertamento fiscale.
  • Nella valutazione dell'efficacia indiziaria non rilevano la data di rilascio della dichiarazione, il fatto che essa sia stata sollecitata dal beneficiario, né la presenza o meno di riferimenti puntuali a fatture o spedizioni; rileva invece esclusivamente l'assenza di elementi che ne compromettano l'attendibilità.
  • Un'amministrazione che si fonda su tali dichiarazioni deve comunque consentire al contribuente di contestarne l'attendibilità: il giudice tributario valuta la forza indiziaria nel contesto complessivo probatorio e può richiedere ulteriori riscontri.
  • Per rafforzare la posizione del contribuente in situazioni analoghe è utile produrre documenti, riscontri oggettivi o testimonianze dirette che smentiscano o mettano in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni terze; viceversa l'amministrazione dovrebbe integrare le dichiarazioni con altri elementi probatori per consolidare l'accertamento.
  • In presenza di elementi che rendano dubbia l'attendibilità della dichiarazione terza (contraddizioni, incongruenze, mancanza di riscontro con documenti ufficiali) il valore indiziario viene significativamente ridotto o escluso.

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