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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Torino

Transfer pricing - Linee Guida OCSE - Analisi funzionale - Comparabilità - Caratteristiche economicamente rilevanti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di rettifica fiscale basata su attività di transfer pricing: l'Amministrazione ha ritenuto che i prezzi praticati nelle transazioni infragruppo non fossero conformi al principio di libera concorrenza, contestando la comparabilità utilizzata e la metodologia adottata per determinare il prezzo di trasferimento

La decisione

la decisione ha accolto il ricorso parzialmente: il giudice ha richiamato le Linee Guida OCSE e l'art. 110, c.7 DPR 917/86, affermando che la valutazione della congruità dei prezzi infragruppo richiede un'analisi funzionale dettagliata (funzioni svolte, beni/attività impiegate, rischi assunti), l'esame delle caratteristiche economiche rilevanti e la verifica dei fattori di comparabilità caso per caso e per ciascun periodo d'imposta. L'atto impositivo è stato annullato o ridimensionato perché l'Agenzia non aveva adeguatamente motivato la scelta dei comparabili e non aveva considerato variazioni temporali e caratteristiche economiche rilevanti; il giudice ha disposto eventualmente il rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi OCSE

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 110, comma 7

    stabilisce che i prezzi delle operazioni infragruppo devono essere determinati secondo il principio di libera concorrenza; il giudice interpreta la norma come richiamo all'analisi comparativa e metodologica prevista dalle Linee Guida OCSE

  • Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines)

    forniscono i principi e le metodologie per l'individuazione dei comparabili e per la determinazione del prezzo di trasferimento: impongono l'analisi funzionale (funzioni, beni, rischi), le caratteristiche economiche rilevanti, l'adattamento delle comparabilità e la valutazione caso per caso e anno per anno

Massime di principio

  • Il principio di libera concorrenza in materia di transfer pricing va applicato mediante un'analisi funzionale dettagliata che considera funzioni, beni, rischi e strategie di business delle parti coinvolte
  • La comparabilità non è automatica: i comparabili vanno selezionati e adeguati tenendo conto delle caratteristiche economiche rilevanti e delle differenze che possono influenzare il prezzo
  • L'analisi di comparabilità deve essere condotta per ciascun periodo d'imposta; variazioni temporali e fattori esterni possono rendere non confrontabili operazioni anche tra stesse controparti in anni diversi
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente la scelta dei comparabili e gli eventuali aggiustamenti; in assenza di una motivazione e di una metodologia coerente, l'atto impositivo è suscettibile di annullamento
  • Per il contribuente è cruciale documentare l'analisi funzionale e la scelta dei metodi comparativi (benchmarking study, dati utilizzati, aggiustamenti) per difendersi efficacemente in sede contenziosa

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