Sentenza del 11/02/2021 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Torino
Transfer pricing - Linee Guida OCSE - Analisi funzionale - Comparabilità - Caratteristiche economicamente rilevanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di rettifica fiscale basata su attività di transfer pricing: l'Amministrazione ha ritenuto che i prezzi praticati nelle transazioni infragruppo non fossero conformi al principio di libera concorrenza, contestando la comparabilità utilizzata e la metodologia adottata per determinare il prezzo di trasferimento
La decisione
la decisione ha accolto il ricorso parzialmente: il giudice ha richiamato le Linee Guida OCSE e l'art. 110, c.7 DPR 917/86, affermando che la valutazione della congruità dei prezzi infragruppo richiede un'analisi funzionale dettagliata (funzioni svolte, beni/attività impiegate, rischi assunti), l'esame delle caratteristiche economiche rilevanti e la verifica dei fattori di comparabilità caso per caso e per ciascun periodo d'imposta. L'atto impositivo è stato annullato o ridimensionato perché l'Agenzia non aveva adeguatamente motivato la scelta dei comparabili e non aveva considerato variazioni temporali e caratteristiche economiche rilevanti; il giudice ha disposto eventualmente il rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi OCSE
Norme richiamate
DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 110, comma 7
stabilisce che i prezzi delle operazioni infragruppo devono essere determinati secondo il principio di libera concorrenza; il giudice interpreta la norma come richiamo all'analisi comparativa e metodologica prevista dalle Linee Guida OCSE
Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines)
forniscono i principi e le metodologie per l'individuazione dei comparabili e per la determinazione del prezzo di trasferimento: impongono l'analisi funzionale (funzioni, beni, rischi), le caratteristiche economiche rilevanti, l'adattamento delle comparabilità e la valutazione caso per caso e anno per anno
Massime di principio
- Il principio di libera concorrenza in materia di transfer pricing va applicato mediante un'analisi funzionale dettagliata che considera funzioni, beni, rischi e strategie di business delle parti coinvolte
- La comparabilità non è automatica: i comparabili vanno selezionati e adeguati tenendo conto delle caratteristiche economiche rilevanti e delle differenze che possono influenzare il prezzo
- L'analisi di comparabilità deve essere condotta per ciascun periodo d'imposta; variazioni temporali e fattori esterni possono rendere non confrontabili operazioni anche tra stesse controparti in anni diversi
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente la scelta dei comparabili e gli eventuali aggiustamenti; in assenza di una motivazione e di una metodologia coerente, l'atto impositivo è suscettibile di annullamento
- Per il contribuente è cruciale documentare l'analisi funzionale e la scelta dei metodi comparativi (benchmarking study, dati utilizzati, aggiustamenti) per difendersi efficacemente in sede contenziosa
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