Sentenza del 11/02/2021 n. 205 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - disconoscimento di costi - maggior reddito - compensazione in consolidato nazionale - successiva contestazione dell'atto impositivo - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'avviso di accertamento recuperava, nei confronti della società, un maggior reddito derivante dal disconoscimento di costi ritenuti non inerenti. Tuttavia la società aveva aderito al regime di tassazione su base consolidata nazionale e, mediante la presentazione del modello IPEC, aveva compensato il maggior reddito risultante con perdite fiscali maturate e non ancora utilizzate a livello di gruppo. La questione è se un avviso che attribuisca un maggior reddito alla singola società, poi neutralizzato nel consolidato tramite compensazioni comunicate con IPEC, possa essere impugnato autonomamente dalla singola società.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento, nella parte in cui recupera maggior reddito poi integralmente compensato nel consolidato nazionale sulla base delle comunicazioni effettuate con modello IPEC, non può essere oggetto di gravame in sede giurisdizionale da parte della società interessata. In sostanza l'atto è stato considerato privo di autonoma rilevanza imposta per la società che ha usufruito della compensazione nel consolidato, con conseguente impossibilità di proporre il relativo ricorso.
Massime di principio
- Quando una società aderisce al consolidato nazionale e utilizza il modello IPEC per compensare maggiori redditi con perdite di gruppo non utilizzate, le rettifiche di reddito operate sulla singola società possono risultare neutralizzate e perdere rilevanza autonoma ai fini del contenzioso.
- In presenza di consolidato domestico, il soggetto legittimato a contestare gli effetti fiscali complessivi può essere il centro di consolidamento (o l'intero gruppo) più che la singola società che ha visto rettificato il proprio reddito se tale rettifica è stata compensata a livello di gruppo.
- Prima di proporre impugnazioni, il contribuente deve verificare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio fiscale personale: se l'atto non determina un maggior tributo effettivamente dovuto dalla singola società (perché neutralizzato nel consolidato), il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o privo di interesse.
- La presentazione tempestiva e corretta del modello IPEC è cruciale: la compensazione comunicata può bloccare l'efficacia esecutiva di rettifiche nella misura in cui elimina la pretesa tributaria nei confronti della singola società.
- Se si vogliono tutelare posizioni contro rettifiche che incidono solo contabilmente sulla singola società ma non fiscalmente (per effetto del consolidato), è opportuno valutare strumenti alternativi di impugnazione a livello di gruppo o azioni rivolte al procedimento di consolidamento stesso.
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