Cassazione Penale, Ordinanza n. 32397/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
All'imputato era contestato, al capo C), il delitto di estorsione. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, egli aveva coartato la volontà della persona offesa dapprima minacciandola e sottraendole un mezzo d'opera, quindi ottenendo, tramite la mediazione di un terzo, la dazione di una somma di denaro non dovuta quale corrispettivo della restituzione del bene. La persona offesa non era debitrice dell'imputato, ma un'involontaria mediatrice rispetto a reali debitori rimasti ignoti. Il ricorso era articolato in due profili: il primo denunciava vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla consumazione del reato; il secondo deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto come estorsione, sostenendo che avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. La Corte ha ritenuto che tali doglianze reiterassero argomentazioni di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Quanto al travisamento della prova, ha osservato che il ricorrente contrapponeva al contenuto delle conversazioni intercettate valorizzate nella sentenza un diverso brano della medesima informativa di polizia giudiziaria, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte territoriale, fondata sulle conversazioni intercettate, quanto alla consumazione dell'estorsione e all'assenza di un preteso diritto di credito esercitato dall'imputato. Ha escluso che le censure integrassero un effettivo travisamento della prova, ravvisandovi invece una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e di ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La qualificazione del fatto come estorsione è stata ritenuta corretta in ragione della coartazione della volontà della persona offesa mediante minaccia e dell'ottenimento di una somma di denaro non dovuta quale corrispettivo della restituzione del bene.
La difesa ne aveva invocato l'applicazione alternativa, sostenendo che il fatto costituisse esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; la Corte ha escluso tale qualificazione, rilevando l'assenza di un effettivo diritto di credito dell'imputato nei confronti della persona offesa.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- La censura di travisamento della prova è inammissibile quando, anziché evidenziare una radicale alterazione del significato di una prova decisiva, contrappone alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione dello stesso materiale probatorio e sollecita una nuova ricostruzione dei fatti.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, né verificare la tenuta logica della motivazione sulla base di modelli alternativi di ricostruzione storica del fatto proposti dalla difesa.
- Integra l'estorsione la condotta di chi, mediante minaccia e coartazione della volontà della persona offesa, ottiene una somma di denaro non dovuta quale corrispettivo della restituzione di un bene, quando la vittima non sia debitrice dell'agente e non sussista un effettivo diritto di credito esercitabile.
- La qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'esistenza di un diritto che l'agente possa far valere dinanzi all'autorità giudiziaria; tale presupposto non ricorre quando la persona sottoposta alla coazione non sia debitrice dell'agente.
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