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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01858/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria in cui alcuni eredi del defunto hanno agito per contestare una scheda testamentaria e per far rientrare nella massa ereditaria varie attribuzioni patrimoniali ritenute indebite o inefficaci. In primo grado erano state rigettate le domande di annullamento del testamento per incapacità naturale, di invalidità del legato, di simulazione dell’acquisto di un immobile, di nullità di presunte donazioni di denaro per difetto di forma, di restituzione di una somma consegnata a uno dei convenuti, di restituzione di quadri e di somme prelevate dopo la morte dal conto del de cuius. In appello la decisione è stata parzialmente riformata, con condanna degli eredi della beneficiaria a restituire somme di denaro e dell’altro convenuto a restituire una somma ricevuta dal de cuius. Nel ricorso per cassazione gli eredi soccombenti hanno dedotto: carenza di motivazione sul carattere donativo dei bonifici per complessivi 40.000 euro; omesso esame e violazione dell’art. 2034 c.c. per la pretesa non ripetibilità delle somme come adempimento di doveri di solidarietà coniugale; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova relativo alla donazione; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita sulla somma di 10.329,14 euro; violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al rapporto di mandato, sostenendo che non fosse stato assolto l’onere probatorio circa la mancata rendicontazione. Il controricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica a un coerede deceduto e ha proposto ricorso incidentale condizionato su incapacità del testatore, qualificazione della disposizione come legato e preclusione dell’azione di riduzione per mancata accettazione con beneficio d’inventario.

La decisione

La Corte ha applicato la ragione più liquida e non ha esaminato l’eccezione preliminare sulla notifica al coerede deceduto, perché il ricorso principale è stato comunque rigettato. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i primi tre motivi, osservando che il trasferimento bancario di denaro da un conto all’altro, ove sorretto da spirito di liberalità, integra una donazione diretta eseguita mediante intermediazione bancaria e, se non di modico valore, richiede la forma dell’atto pubblico; ha inoltre rilevato la genericità e la mancanza di autosufficienza della censura ex art. 2034 c.c. e ha escluso una vera inversione dell’onere della prova. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla somma di 10.329,14 euro, perché diretti in realtà a contestare l’interpretazione delle risultanze fattuali e la qualificazione del rapporto come mandato, attività sottratte al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso principale è quindi stato rigettato, quello incidentale è rimasto assorbito, e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per il rito decisorio camerale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di parte ricorrente riguarda la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro per i vizi processuali dedotti, tra cui carenza motivazionale e ultra petita.

  • art. 2034 c.c.

    La Corte nega che la censura sia autosufficiente e, comunque, non la ritiene idonea a scalfire la qualificazione dell’attribuzione come donazione; viene esclusa la ripetibilità solo se ricorrono i presupposti dell’adempimento di doveri morali o sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per i motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la rilevanza quando la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice assegna l’onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso concreto la Corte esclude un’inversione dell’onere, ritenendo che il giudice di merito abbia svolto un ragionamento presuntivo e valutativo.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a contestare la qualificazione giuridica e la ricostruzione del fatto.

  • artt. 564, comma 1, 1417, 2722, 2724, 2725 e 2729 c.c.

    Richiamati nei motivi incidentali, ma assorbiti per il rigetto del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il trasferimento di denaro tra conti bancari, quando sia sorretto da spirito di liberalità, va qualificato come donazione diretta eseguita mediante intermediazione bancaria; se non è di modico valore, richiede la forma dell’atto pubblico, altrimenti è soggetto a invalidità.
  • Ai fini del giudizio di cassazione, la censura che invochi violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare il ragionamento presuntivo o la valutazione delle prove.
  • Le questioni nuove o i fatti non specificamente localizzati nel ricorso sono inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorrente deve indicare dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • La deduzione di ultrapetizione o di errore nella qualificazione del rapporto è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste del vizio di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle emergenze istruttorie.
  • Quando il motivo principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDonazioniDivisione ereditariaMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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