Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09559/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto l'applicazione della pena concordata per un reato in materia di stupefacenti e ha impugnato la sentenza di patteggiamento con un unico motivo, deducendo vizi di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Sosteneva inoltre che il giudice non avesse considerato la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra quelle proponibili contro una sentenza resa ex art. 444 c.p.p., poiché il ricorso non deduceva vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base del patteggiamento; la sentenza non entra nel merito della sua sussistenza per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante/ulteriore riferimento normativo del reato oggetto di patteggiamento; non viene scrutinata nel merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per prospettare un proscioglimento; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Per le sentenze di patteggiamento sono deducibili solo censure limitate alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nel caso ricorrano i presupposti previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza emessa all'esito del patteggiamento non è consentito dedurre censure di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, salvo che la doglianza si traduca in uno dei vizi tipici ammessi dall'art. 444 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammissibile solo se deduce la non corrispondenza tra volontà negoziale dell'imputato e decisione, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La mera invocazione dell'art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare i limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., salvo che l'impugnazione sia proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.