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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3595/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9/12/2020 con cui la Corte d'Appello di Catania aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna (sentenze del 3/7/2019, 30/5/2011 e 27/5/2005). Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che i reati associativi e i reati in materia di stupefacenti fossero riconducibili allo stesso sodalizio e pertanto ricomprendibili nella continuazione, e contestava la rilevanza della diversa compagine di concorrenti e della mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse dato motivazione adeguata e coerente sull'esclusione della continuazione: i reati oggetto della sentenza del 2011 sono stati valutati come commessi in modo autonomo, contingente e occasionale rispetto ai delitti già riuniti sotto il vincolo della continuazione; non risultava l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e vi era il concorso di persone diverse, elementi che indicano assenza di una programmazione unitaria al momento dell'adesione al sodalizio. La Cassazione ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è possibile solo se i reati fine erano previamente programmati; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come norma sul reato associativo; la continuazione tra reati associativi e reati fine è ipotizzabile solo se i reati fine risultano programmati al momento dell'adesione al sodalizio.

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Norma sull'estorsione aggravata, presente nel quadro fattuale delle condanne ma non decisiva ai fini della valutazione della continuazione oltre che come reato giudicato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti; i fatti ad essa riferiti sono stati ritenuti autonomi e non programmati unitariamente con i reati associativi.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina delle pene in materia di stupefacenti, richiamata nel quadro delle condanne ma non dirimente per la continuazione se non in relazione alla mancata aggravante art. 7 legge 203/1991.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Aggravante collegata a reati di droga in contesto mafioso; la sua mancata applicazione ai reati del periodo 2004-2005 è stata considerata elemento indicativo dell'autonomia di tali reati rispetto al progetto criminoso dell'associazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Rv. 279430)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine è possibile solo se il giudice accerta che i reati fine siano stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; principio applicato per escludere la continuazione nel caso concreto.

  • Cass. Sez. Un., c.d. sentenza 'Gargiulo' (richiamata)

    Richiamata per il concetto delle 'complicità imprevedibili' come indice di assenza di deliberazione unitaria, utile a distinguere tra scelta di vita deviante e programma criminoso unitario.

Massime di principio

  • La continuazione richiede una deliberazione criminosa unitaria: i reati devono essere preveduti o programmati al momento dell'adesione al sodalizio per essere riuniti sotto il vincolo della continuazione.
  • Fatti commessi in modo contingente, con esigenze occasionali o con compagini di concorrenti diverse sono indizi contrari alla sussistenza di un piano criminoso unitario e quindi ostativi alla continuazione.
  • L'assenza di aggravanti specifiche (es. art. 7 legge 203/1991) applicate ai reati fine può rafforzare la tesi della loro autonomia rispetto all'associazione.
  • Spetta al giudice del merito valutare puntualmente la presenza di programmazione antecedente; la Cassazione verifica la coerenza e logicità della motivazione, non rifà le valutazioni di fatto.
  • In situazioni analoghe, per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile provare elementi oggettivi di programmazione preventiva (ruolo stabilmente collegato a compiti nell'organizzazione, pianificazione comune, coordinamento continuativo) e non solo la mera sovrapposizione temporale o territoriale.

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