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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29118/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'ordinanza non modifica il merito della decisione impugnata, che rimane ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, per quanto emerge dall'ordinanza, aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto; dall'altro, la mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di merito aveva escluso la tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, la durata dell'evasione, l'intensità del dolo, la pericolosità desunta dai precedenti e dalle ragioni della misura cautelare, nonché, quanto alle pene sostitutive, il giudizio negativo sulla personalità dell'imputata e la sua insolvibilità. Tali apprezzamenti sono stati ritenuti non affetti da evidenti vizi logici e non rivalutabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito, con motivazione non manifestamente illogica, valorizza le modalità della condotta, la durata del fatto, l'intensità del dolo e la pericolosità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito si fonda su valutazioni non manifestamente illogiche circa modalità della condotta, durata dell'azione, intensità del dolo e profilo di pericolosità dell'imputato.
  • La rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere richiesta alla Corte di cassazione in assenza di evidenti vizi logici della motivazione.
  • La mancata applicazione delle pene sostitutive può essere legittimamente sorretta dal giudizio negativo sulla personalità del condannato e sulla sua insolvibilità, ove adeguatamente motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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