Cassazione Civile, Ordinanza n. 03421/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da contratti per l'affidamento e la fornitura di servizi di viaggio "tutto compreso" destinati ai figli e orfani di iscritti e dipendenti dell'ente per la stagione estiva 2010. La società affidataria contestava l'applicazione di penali da parte dell'ente, sostenendo l'insussistenza degli inadempimenti addebitati e il regolare svolgimento delle prestazioni; inoltre lamentava l'inadempimento dell'ente per il mancato avvio del quarto turno del contratto relativo alla Spagna, chiedendo il risarcimento dei danni e il pagamento del residuo corrispettivo. In appello l'ente aveva ottenuto una riforma parziale della sentenza di primo grado, mentre la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di appello relativo alla riduzione delle penali ma, nel dispositivo, aveva eliminato integralmente la condanna di primo grado, così sopprimendo anche la parte relativa alla riduzione delle penali e non solo la condanna al pagamento del residuo corrispettivo. L'ente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, sostenendo, in via subordinata, ulteriori censure contro la sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo principale inammissibile, osservando che il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo era solo apparente e superabile mediante il riferimento alla sentenza di primo grado e ai dati numerici ivi contenuti. Ha qualificato l'errore della Corte d'appello come mero errore materiale nel calcolo della somma da sottrarre nel dispositivo, correggibile dal giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., non censurabile come nullità della sentenza in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell'ente perché tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata non notificata, applicando l'art. 334 c.p.c. Ha compensato le spese processuali e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità denunciata per contrasto tra motivazione e dispositivo è scrutinabile come vizio processuale, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché il contrasto era solo apparente e riconducibile a errore materiale.
Gli errori materiali contenuti nella sentenza di merito devono essere corretti dal giudice che ha pronunciato la decisione; la Corte di cassazione, in sede di legittimità, non procede alla correzione diretta del dato erroneo.
Il ricorso incidentale notificato oltre il termine rispetto alla sentenza non notificata è tardivo e, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale, è dichiarato inefficace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo quando le due statuizioni siano realmente insanabili e reciprocamente incompatibili; se il contenuto complessivo della sentenza consente di ricostruire la volontà decisoria, il vizio è solo apparente.
- Quando il dispositivo contenga un errore di calcolo o un dato numerico non coerente con la motivazione e con gli atti richiamati, la questione va qualificata come errore materiale e non come nullità della sentenza.
- Gli errori materiali della sentenza di merito devono essere eliminati mediante il rimedio della correzione davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, non tramite ricorso per cassazione.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine rispetto a una sentenza non notificata è tardivo e diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- Ai fini della valutazione del preteso contrasto tra motivazione e dispositivo, il giudice può valorizzare anche il contenuto della sentenza di primo grado e gli atti processuali richiamati, quando ciò consenta di chiarire l'effettiva portata della decisione.
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