Cassazione Penale, Sentenza n. 43897/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione di norme processuali per la tardiva notifica del decreto di citazione a comparire in appello (notifica eseguita il 24/11/2020 a mezzo PEC in vista dell'udienza del 10/12/2020), eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa con PEC del 01/12/2020 ma non considerata dalla Corte di appello. In subordine il ricorrente censurava la mancata applicazione dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. e del riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. nonché la mancata riqualificazione del fatto in furto semplice per vizi di motivazione e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione di termini/notifica tardiva) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che la difesa aveva tempestivamente trasmesso via PEC le conclusioni e l'eccezione relativa alla tardività della notifica e che la stessa circostanza è comprovata dall'atto di liquidazione effettuato a favore del difensore. Poiché l'eccezione processuale non è stata valutata in sede d'appello, il vizio ha assorbito gli altri motivi: la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevata la necessità del rispetto dei termini per la comparizione in appello; la Corte ha ritenuto che la tardiva notifica del decreto di citazione abbia compromesso il diritto di difesa e costituisca motivo decisivo di annullamento
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Il decreto di citazione era stato notificato ai sensi di questa norma mediante PEC; la Corte ha valutato che, nonostante la modalità di notifica via PEC, la tempestività rispetto ai termini sostanziali previsti non è stata rispettata
Norma sostanziale contestata quale titolo di reato (ricettazione o fattispecie collegata); la Cassazione non è entrata nel merito sostanziale dato che il vizio processuale ha assorbito gli altri motivi
Richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai fini dell'esclusione della punibilità; la questione non è stata valutata in Cassazione in quanto assorbita dal primo motivo procedurale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il limite nella esposizione delle motivazioni nella cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione
Massime di principio
- Se la difesa presenta tempestivamente un'eccezione di nullità o di tardiva notifica del decreto di citazione e questa viene effettivamente ricevuta dall'ufficio (anche via PEC), il giudice d'appello è tenuto a valutarla: la mancata considerazione può comportare l'annullamento della sentenza
- La notifica via PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non esonera dall'osservanza dei termini processuali previsti (es. art. 601); la correttezza della modalità di notifica va valutata anche rispetto alla tempestività
- Vizi processuali che incidono sul diritto di difesa (come la tardiva citazione a comparire) possono assorbire censure di merito (riqualificazione del fatto, riconoscimento della particolare tenuità) portando all'annullamento senza esame del merito
- In regime di trattazione scritta o in situazioni emergenziali (es. Covid-19) è importante documentare e conservare prova dell'invio e della ricezione degli atti via PEC, poiché ciò può determinare l'efficacia delle eccezioni processuali
- Quando la Corte di cassazione annulla per un vizio formale che rende necessario un nuovo esame, gli atti possono essere trasmessi ad altra sezione o Corte di appello competente per il prosieguo del giudizio
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