Cassazione Penale, Sentenza n. 20252/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale tra Tribunale di Forlì e Tribunale di Ravenna nel procedimento contro Mario Pagliari per il reato di truffa (art. 640 c.p.) con l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 7, commesso a Cesenatico, e per il reato di cui all'art. 367 c.p., commesso a Cervia. La questione era se la contestazione dell'aggravante della truffa potesse modificare la gravità ai fini della competenza territoriale e quindi attribuire la competenza al Tribunale di Forlì, mentre l'altro orientamento riteneva competente il Tribunale di Ravenna perché il reato di cui all'art. 367 sarebbe più grave.
La decisione
Il conflitto è stato risolto attribuendo la competenza territoriale al Tribunale di Ravenna. La Corte ha applicato gli artt. 16 e 4 c.p.p.: per i reati connessi la competenza spetta al giudice del reato piu' grave, la gravità si determina con riferimento alla pena edittale (massimo e, in caso di parità, al minimo). Le circostanze aggravanti comuni non sono prese in considerazione se non sono ad effetto speciale; poiché entrambi i reati hanno pena massima pari a tre anni, si è confrontato il minimo edittale: art. 367 prevede minimo un anno, art. 640 minimo sei mesi, per cui il reato di cui all'art. 367 è risultato più grave. Pertanto è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna e disposta la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
La competenza per reati connessi spetta al giudice competente per il reato piu' grave; la gravità si determina con riferimento alla pena edittale massima e, in caso di parità, al minimo
Per la determinazione della competenza non si tengono in considerazione le circostanze del reato, con l'eccezione delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale
Fattispecie di truffa: pena edittale massima richiamata dalla sentenza (tre anni) e minimo edittale indicato nella motivazione (sei mesi), rilevante per il confronto in caso di parità dei massimi
Fattispecie richiamata dalla sentenza: pena edittale massima pari a tre anni e minimo edittale di un anno, che la rende piu' grave rispetto all'art. 640 ai fini della determinazione della competenza
Circostanza aggravante comune contestata per la truffa; considerata dalla sentenza non rilevante ai fini della competenza in quanto aggravante comune che comporta aumento di pena fino a un terzo e non ad effetto speciale
Stabilisce i limiti dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti comuni (fino a un terzo), motivo per cui tali aggravanti non incidono sulla determinazione della competenza se non ad effetto speciale
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 18261 del 23/06/2016 (Zimarmani); Sez. 4, n. 23700 del 02/07/2020
Confermano il principio che per la determinazione della maggiore gravità si valutano le pene edittali e che le aggravanti comuni non sono apprezzabili salvo che siano ad effetto speciale
Massime di principio
- Per reati connessi la competenza territoriale spetta al giudice del reato piu' grave; la gravità si valuta con riferimento alla pena edittale massima e, se i massimi sono uguali, al minimo
- Le circostanze aggravanti comuni che aumentano la pena fino a un terzo non incidono sulla determinazione della competenza territoriale, salvo che si tratti di aggravanti ad effetto speciale o che modifichino la specie della pena
- La presenza di una aggravante contestata non sposta automaticamente la competenza se tale aggravante è comune e non comporta aumento di pena ad effetto speciale
- La priorità di iscrizione della notizia di reato o la priorità di consumazione rilevano solo quando i reati connessi hanno identica gravità ai fini del confronto delle pene
- Nella valutazione della competenza si devono considerare i soli elementi di diritto (pena edittale prevista dalla norma), non le valutazioni probatorie o l'esito concreto dell'accertamento delle circostanze contestate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →