Cassazione Penale, Ordinanza n. 15270/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso che i reati fossero prescritti prima della sentenza di appello e ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso impediva di prendere in considerazione una eventuale prescrizione maturata successivamente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di ricettazione e uso di atto falso, deducendo un solo motivo di ricorso diretto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava in modo puntuale quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura, rendendo impossibile al giudice di legittimità individuare i rilievi mossi e svolgere il sindacato richiesto. È stato inoltre osservato che i reati contestati non risultavano estinti per prescrizione prima della sentenza di appello e che l'eventuale prescrizione maturata successivamente non poteva essere rilevata a fronte dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della declaratoria di responsabilità in appello; la Corte non svolge un'analisi nel merito della fattispecie, limitandosi a rilevare che la doglianza sulla motivazione è generica.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna/conferma in appello; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma considera il relativo capo ai fini della verifica della prescrizione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce il requisito di specificità del ricorso; il motivo è dichiarato inammissibile perché generico e non consente di individuare puntualmente i rilievi alla motivazione impugnata.
È richiamato implicitamente dal riferimento alla prescrizione e al fatto che l'eventuale estinzione del reato maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile in presenza di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: è inammissibile il motivo che si limiti ad una critica assertiva della motivazione senza indicare gli elementi di fatto o di diritto che la sorreggono o la contraddicono.
- La generica contestazione della motivazione non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato, poiché impedisce di individuare con precisione il perimetro della censura.
- Quando i reati non risultano prescritti prima della sentenza impugnata, l'eventuale prescrizione maturata successivamente non può essere rilevata se il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause estintive sopravvenute rispetto alla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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