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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17525/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva: 1) nullità/inammissibilità dell'appello del PM per genericità, in violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.; 2) violazione di legge processuale per la rinnovazione dell'istruttoria in appello (nuova escussione del testimone Ronci) e insufficiente motivazione rafforzata; 3) insufficienza probatoria e violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, atteso che non era stata accertata la coltivazione diretta né rinvenuta droga addosso all'imputato e le perquisizioni erano state negative; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con censura sulla carenza di motivazione quanto alla non concessione della causa di non punibilità o del trattamento favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la rinnovazione dell'istruttoria e congrua la valutazione d'appello, che aveva fornito una motivazione rafforzata idonea a confutare le ragioni dell'assoluzione di primo grado, fondandosi su elementi indiziari (tracciamento GPS, presenza ricorrente nella località, stato del terreno umido, reperti come sacchi di plastica e la testimonianza di Ronci). La Corte ha inoltre escluso l'inammissibilità dell'appello del PM e ha considerato inammissibile l'ultimo motivo relativo all'art. 131-bis per non essere stato dedotto in grado d'appello e per mancata specificazione delle ragioni legittimanti la sua applicazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna (9 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    La Corte ha ritenuto che, nonostante l'assenza di prova diretta della coltivazione in capo all'imputato, il compendio indiziario e la ricostruzione logico-inferenziale fossero sufficienti per attribuire a Picciano la condotta rilevante ai fini dell'art. 73 (comma 5).

  • art. 17 d.P.R. 309/90

    Richiamato nel fatto (l'imputato non aveva l'autorizzazione prevista dall'art. 17): elemento formale dell'accusa, utile a descrivere l'illiceità della coltivazione in assenza di autorizzazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Norme sulla specificità dei motivi d'appello: la Corte ha ritenuto che il gravame del PM, pur contestando la valutazione del Tribunale, non fosse viziato da genericità tale da renderlo inammissibile; l'appello aveva individuato carenze argomentative del primo giudice.

  • art. 603 comma 3-bis c.p.p.

    Prevede la rinnovazione dell'istruttoria e la possibilità di escutere nuovamente testimoni in appello: la Corte ha ritenuto giustificata la nuova escussione di Ronci e che l'atto d'appello potesse implicitamente giustificarla.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua disamina in Cassazione perché non dedotta in grado d'appello e perché la censura non specificava le ragioni per la sua applicazione.

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

    Regole di ammissibilità per le questioni in Cassazione: la Corte ha richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; ciò ha reso inammissibile la richiesta relativa all'art. 131-bis non presentata in appello.

  • Giurisprudenza citata (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013 - Badagliacca)

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non sindaca la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito ma verifica la coerenza logico-argomentativa e l'assenza di illogicità o carenze motivazionali; qui detto principio è stato applicato per limitare il sindacato sul merito probatorio.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può ribaltare un'assoluzione se fornisce una motivazione rafforzata che confuta puntualmente le ragioni della decisione di primo grado e costruisce una nuova, coerente valutazione probatoria.
  • La Cassazione è limitata al controllo di legittimità: verifica la coerenza logico-argomentativa e l'assenza di vizi motivazionali, ma non rivede il merito della valutazione delle prove.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. nuova escussione di testimoni) è ammessa e può giustificare una diversa valutazione delle prove, purché la Corte d'appello dia adeguata spiegazione della rilevanza di tali atti (art. 603 c.p.p.).
  • Un'appello deve essere sufficientemente specifico secondo artt. 581 e 591 c.p.p., ma la sua genericità va valutata concretamente: se individua errori logici della sentenza impugnata può essere ritenuto ammissibile.
  • Questioni non sollevate in grado d'appello, e quindi non dedotte nelle motivazioni del gravame, di regola non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione (artt. 606 e 609 c.p.p.), salvo eccezioni riconosciute dalla legge.
  • La mancata richiesta in appello di misure o qualificazioni favorevoli (es. causa di non punibilità o riconoscimento di circostanze specifiche) impedisce generalmente alla Cassazione di pronunciarsi su tali punti.
  • Le prove indiziarie possono reggere una condanna se formano un quadro coerente e se l'ipotesi accusatoria è l'unica spiegazione ragionevole degli elementi raccolti; il giudice deve motivare come gli indizi si concatenano per escludere alternative verosimili.
  • Chi impugna una sentenza (sia PM sia difesa) dovrebbe dettagliare le critiche alla motivazione del giudice di merito, evidenziando specifiche aporie logiche o lacune, perché la Cassazione controlla principalmente la struttura argomentativa e non l'opportunità delle conclusioni.

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