Cassazione Civile, Ordinanza n. 30162/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di protezione internazionale, respinta in primo grado e poi in appello dalla Corte d'appello di Bologna. Con il ricorso per cassazione impugnava la sentenza d'appello, ma il testo dell'ordinanza riferisce che l'atto non conteneva un'esposizione adeguata dei fatti di causa, dei motivi della decisione di primo grado e dei motivi del gravame. La Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero desumibili neppure dall'illustrazione dei motivi, con conseguente violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per totale mancanza dell'esposizione richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando l'assenza nel ricorso dei fatti posti a fondamento della domanda, dei motivi della sentenza di primo grado e dei motivi dell'appello. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non si è difesa. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, dei motivi della decisione impugnata e dei motivi del gravame; la mancanza totale di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di ammissibilità: deve consentire alla Corte di comprendere la vicenda processuale e il decisum impugnato.
- La mancanza, nel ricorso, dei fatti posti a base della domanda, dei motivi della sentenza di primo grado e delle ragioni del gravame comporta l'inammissibilità senza che sia necessario esaminare nel merito i motivi dedotti.
- Quando la parte intimata non svolge difese nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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