Cassazione Penale, Ordinanza n. 20851/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violenza privata. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità, in particolare in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna fosse stata fondata in modo non corretto sulle dichiarazioni delle persone offese; 2) violazione di legge per la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, assumendo l'assenza della condizione di procedibilità; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., censurando il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: quanto al primo, ha rilevato che il giudice di merito aveva motivatamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili e corroborate da un ulteriore riscontro testimoniale, con esclusione di illogicità nella ricostruzione alternativa proposta dall'imputato; quanto al secondo, ha osservato che dagli atti risultava una formale denuncia-querela presentata da una delle persone offese, sufficiente a integrare la condizione di procedibilità. Il terzo motivo è stato considerato generico e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato di violenza privata oggetto della condanna confermata in appello.
le regole probatorie richiamate non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste anche da sole a fondamento della responsabilità, purché il giudice ne verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca con adeguata motivazione.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, anche in assenza di ulteriori riscontri obbligatori, purché il giudice motivi in modo puntuale sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto, sia sul piano intrinseco sia su quello estrinseco.
- La censura di violazione dell'art. 192 c.p.p. è infondata quando il giudice di merito abbia compiuto una valutazione non illogica e coerente delle deposizioni della persona offesa, corroborata da ulteriori elementi testimoniali o fattuali.
- La doglianza sulla mancanza della querela è infondata se dagli atti risulta la presentazione di una formale denuncia-querela da parte di almeno una persona offesa legittimata, essendo tale atto sufficiente a integrare la condizione di procedibilità richiesta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca del tutto di motivazione o presenta manifeste illogicità; non è necessario che il giudice si soffermi su ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
- In sede di legittimità, i motivi che ripropongono questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza specifica critica delle ragioni decisive della decisione, sono da considerarsi generici e quindi inammissibili.
Come è indicizzato
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