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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41218/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 19/05/2025 che aveva respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. con la quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione: (a) tra tre reati di evasione commessi il 21/05/2015, il 30/03/2016 e il 21/07/2016; (b) tra due delitti di furto aggravato commessi il 01/02/2014 e il 28/06/2014. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha motivato in modo apodittico, omettendo di valutare una precedente pronuncia esecutiva che aveva già riconosciuto la continuazione tra reati simili e omettendo di dare specifiche e significative ragioni per discostarsene; inoltre contesta l'uso della circostanza dell'arresto in flagranza e l'affermazione di eterogeneità fra i furti senza adeguata descrizione delle differenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio a diverso giudice. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha valutato né motivato il possibile rilievo di una precedente valutazione favorevole al riconoscimento della continuazione, ha espresso valutazioni apodittiche circa la distanza temporale e l'arresto senza spiegare come tali elementi interrompano il disegno criminoso e non ha spiegato in che cosa consista l'eterogeneità dei furti. La Corte ha ricordato i princìpi di diritto: il giudice dell'esecuzione non può prescindere da una valutazione già operata in sede di cognizione o di esecuzione senza menzionare specifiche e significative ragioni; l'arresto non esclude di per sé la continuazione; la valutazione della identità del disegno criminoso richiede motivazione analitica.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione; interpretata nella sentenza nel senso che il giudice dell'esecuzione deve valutare e confrontarsi con eventuali precedenti valutazioni di merito (sia in sede di cognizione sia in sede esecutiva) e non può discostarsene senza specifiche e significative ragioni.

  • art. 385 cod. pen.

    Riferito al riconoscimento del vincolo della continuazione; utilizzato come norma di riferimento per la qualificazione delle pluralità di reati come eventuamente riconducibili a un unico disegno criminoso.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato relativamente alla partecipazione nel concorso di persone nel reato; la valutazione riguarda l'identità del disegno criminoso e il concorso degli autori.

  • art. 624-bis, art. 624, art. 625 cod. pen.

    Norme sostanziali sui delitti di furto e furto in abitazione/agravanti: impiegate per descrivere le fattispecie dedotte nell'istanza e valutare se siano tra loro omogenee sotto il profilo del bene tutelato e delle modalità esecutive.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al regime della continuazione (cumulabilità delle pene): la Corte sottolinea che l'applicabilità del regime non è esclusa automaticamente dall'arresto dell'imputato; spetta al giudice di merito dimostrare l'effetto interruptivo dell'arresto sul disegno criminoso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre valutare e confrontarsi con eventuali precedenti valutazioni (in sede di cognizione o in esecuzione) che abbiano riconosciuto la continuazione; per discostarsene occorrono specifiche e significative ragioni motivate.
  • L'arresto dell'autore, anche in flagranza, non interrompe automaticamente l'unicità del disegno criminoso: spetta al giudice dimostrare in concreto che l'arresto ha costituito un'effettiva frattura dell'ideazione criminosa.
  • Per riconoscere la continuazione è necessaria una valutazione complessiva degli elementi indicatori dell'identità del disegno criminoso: prossimità temporale e spaziale, medesimo bene giuridico tutelato, analogie nel modus operandi, identità di soggetti o correi rilevanti.
  • La qualificazione di 'eterogeneità' tra fattispecie deve essere motivata descrivendo le concrete differenze nelle condotte o negli interessi protetti; affermazioni apodittiche non reggono al controllo di legittimità.
  • Se esistono pronunce precedenti favorevoli al riconoscimento della continuazione, il giudice di rinvio deve considerarle e, se le ritiene non applicabili, spiegare in termini dettagliati il perché della diversa conclusione.

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