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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35325/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Napoli. Dal testo emerge che la Corte non è entrata nel merito delle censure, poiché ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancata esposizione sommaria dei fatti. Secondo la Corte, il requisito di contenuto-forma imposto dalla norma serve a consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale che ha originato la controversia sia del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo. Nel caso concreto, la ricorrente non avrebbe fornito una sufficiente esposizione della vicenda processuale e dei presupposti fattuali e giuridici dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mancata esposizione del fatto

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza dover consultare altre fonti o atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e non un mero formalismo: la sua funzione è garantire alla Corte una immediata comprensione della controversia.
  • Per soddisfare l'onere di esposizione sommaria dei fatti, il ricorso deve offrire una rappresentazione chiara, ancorché non analitica, della vicenda processuale e delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione.
  • La mancata esposizione sufficiente del fatto sostanziale e processuale comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte sia tenuta a colmare le lacune mediante la consultazione autonoma degli atti o della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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