Sentenza del 10/08/2023 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La R S.r.l. ha chiesto il rimborso IRES per gli anni 2013 e 2015 (€119.380,42) sostenendo di avere diritto alla detassazione ambientale prevista dall'art.6, commi 13-19, L.388/2000 (Tremonti Ambiente) per investimenti effettuati nel 2011. La società non aveva rettificato la dichiarazione del 2011 per decorrenza dei termini e ha presentato istanza di rimborso in data 18.11.2016, ritenendosi legittimata da precedenti chiarimenti ministeriali e da DM/note interpretative. L'Agenzia ha resistito sostenendo la decadenza/detrazione dell'agevolazione a seguito dell'abrogazione operata dal D.L.83/2012, la non applicabilità dell'esclusione prevista per i procedimenti già avviati prima del 26.06.2012, la non cumulabilità tra la tariffa onnicomprensiva (II Conto Energia) e la Tremonti Ambiente, e l'inammissibilità dell'istanza di rimborso in luogo della dichiarazione integrativa quando quest'ultima era tecnicamente possibile. Inoltre l'Ufficio ha contestato la spettanza dell'agevolazione a una impresa di scopo che produce energia per la vendita, ritenendo che l'investimento non fosse funzionale all'attività principale dell'impresa.
La decisione
Il Collegio d'appello ha rigettato l'appello della R S.r.l., confermando la sentenza di primo grado. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 16351/2023 e n. 29365/2020) che stabilisce: a) la non cumulabilità tra i benefici Tremonti Ambiente e la tariffa onnicomprensiva/II Conto Energia per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012; b) la spettanza della Tremonti Ambiente solo per investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente causati dall'attività dell'impresa beneficiaria (escludendo quindi le imprese costituite esclusivamente per la produzione/venta di energia, ossia le imprese di scopo). Di conseguenza l'agevolazione è stata negata e l'Appellante è stata condannata alle spese di lite (€2.500,00).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6 commi 13-19 (Tremonti Ambiente)
Prevede la detassazione degli investimenti ambientali a favore delle imprese quando l'investimento è funzionale all'attività dell'impresa, ossia mirato a prevenire/ridurre riparare danni causati dall'attività produttiva dell'impresa stessa; non spettante alle imprese di scopo che realizzano impianti per la vendita di energia.
Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (art. 2 commi 143-154, in particolare comma 152)
I commi disciplinano incentivi tipo II Conto Energia e stabiliscono limiti di cumulabilità: la tariffa onnicomprensiva non spetta ai beneficiari di altri incentivi pubblici nazionali/regionali/comunitari salvo deroghe non applicabili al caso concreto.
Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008
Attua la legge 244/2007 e ribadisce la limitazione di cumulabilità tra la tariffa onnicomprensiva (II Conto Energia) e altri incentivi pubblici.
Decreto Legge 83/2012 (conversione e art. 23 comma 11 richiamato)
Ha abrogato disposizioni che prevedevano la deduzione degli investimenti ambientali (tra cui la Tremonti Ambiente); l'esclusione dall'abrogazione riguarda i procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore (26.06.2012), non applicabile al caso in cui l'istanza sia stata presentata nel 2016.
D.M. 05.07.2012, art. 19
Atto interpretativo/attuativo richiamato nelle discussioni sulla cumulabilità; oggetto di interpretazioni contrastanti tra contribuente e Ufficio circa la compatibilità delle tariffe agevolate con altri incentivi.
Note MISE 12.12.2012 e 18.06.2015
Chiarimenti ministeriali richiamati dal contribuente in tema di cumulabilità degli incentivi; il Collegio però ha ritenuto prevalenti gli indirizzi giurisprudenziali e le disposizioni sulle limitazioni di cumulabilità.
Decreto Ministeriale 19.02.2007 (richiamato in relazione al limite del 20%)
Citato dalla ricorrente come parametro prudenziale per il calcolo dell'agevolazione; non sufficiente a modificare la valutazione sulla cumulabilità o sull'idoneità del beneficiario.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sentenza n. 16351/2023
Ha affermato il principio della non cumulabilità tra Tremonti Ambiente e benefici del DM/legge 244/2007 (II Conto Energia) per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sentenza n. 29365/2020
Ha chiarito che l'agevolazione Tremonti Ambiente spetta solo se l'investimento è necessario per prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente causati dall'attività dell'impresa che lo realizza, escludendo le imprese i cui investimenti sono diretti a danni causati da terzi (imprese di scopo).
Massime di principio
- La Tremonti Ambiente (art.6 commi 13-19 L.388/2000) è spettante solo quando l'investimento ambientale è funzionale all'attività principale dell'impresa (cioè previene/riduce/ripara danni causati dall'attività dell'impresa stessa); le 'imprese di scopo' che producono energia per la vendita sono, di norma, escluse.
- Per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012 esiste un consolidato principio di non cumulabilità tra la Tremonti Ambiente e gli incentivi previsti dalla L.244/2007/DM (II Conto Energia/ tariffa onnicomprensiva).
- L'abrogazione delle disposizioni agevolative operata dal D.L.83/2012 impedisce di fatto il riconoscimento successivo degli stessi benefici salvo che il procedimento per ottenerli fosse stato avviato prima dell'entrata in vigore (26.06.2012); presentare istanze o perizie successivamente non rinnova la tutela.
- L'istanza di rimborso non è alternativa alla dichiarazione integrativa quando questa sarebbe utilizzabile: la via dell'istanza può essere considerata rimedio residuale e può essere preclusa dalla possibilità di rettificare la dichiarazione nei termini, salvo casi di effettiva impossibilità.
- In situazioni analoghe è fondamentale: a) verificare la tempestività degli adempimenti (dichiarazione integrativa o avvio del procedimento prima di abrogazioni), b) dimostrare il nesso diretto tra investimento ambientale e attività dell'impresa; c) valutare la presenza di altri incentivi ricevuti che possano incidere sulla cumulabilità; d) procurare documentazione tecnica e perizie validate entro termini idonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 2527 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 2529 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 24432 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24204 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24205 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24295 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →