Sentenza del 10/08/2023 n. 2527 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2013 per il recupero a tassazione di costi inerenti prestazioni pubblicitarie in competizioni rallistiche (noleggio vetture per test pre-gara e gare), ritenuti dall'Ufficio oggettivamente inesistenti; la società contestava carenza di motivazione dell'atto e difendeva l'effettività delle prestazioni.
La decisione
In primo grado il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere dopo che l'Ufficio ha annullato in autotutela l'avviso originario e ha emesso un nuovo avviso. La Commissione di primo grado aveva compensato le spese. In appello la Corte ha ritenuto l'esercizio dell'autotutela tardivo (operato solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso) e ha accolto l'appello parzialmente, condannando l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del primo grado per Euro 2.000,00 oltre accessori e le spese del presente grado per Euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 46 D.Lgs. 546/1992
Disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e prevedeva la compensazione ope legis delle spese; tale automatismo è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui prevedeva la compensazione automatica in caso di autotutela dell'Amministrazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 274/2005
la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore; privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato.
Ha dichiarato illegittima la previsione di compensazione automatica delle spese in caso di cessazione della materia del contendere per autotutela, affidando al giudice la valutazione discrezionale delle spese di lite.
Massime di principio
- L'annullamento dell'atto impositivo in autotutela non produce più, di per sé, la compensazione automatica delle spese: il giudice valuta caso per caso.
- Se l'Amministrazione esercita l'autotutela tardivamente (ad esempio dopo la notifica del ricorso e/o dopo l'iscrizione a ruolo), il contribuente può ottenere il rimborso delle spese sostenute, dimostrando che l'annullamento non ha evitato le attività processuali già svolte.
- La sostituzione dell'avviso con un nuovo provvedimento non esclude il diritto al ristoro se le attività nel nuovo giudizio si aggiungono (e non si sostituiscono) a quelle già sostenute nel primo procedimento.
- Per ottenere il rimborso è utile documentare le spese effettivamente sostenute (onorari, contributo unificato, notificazioni) e le tempistiche (date di notifica, iscrizione a ruolo, annullamento in autotutela).
- Se l'autotutela è intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo e prima della costituzione del contribuente, è più difficile ottenere condanne a rifondere le spese; la tempestività dell'annullamento è fattore determinante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 2529 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 10 ago 2023Sentenza del 10/08/2023 n. 24432 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24204 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24205 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2023Sentenza del 09/08/2023 n. 24295 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →