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Sentenza

Sentenza del 10/08/2023 n. 2529 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Diniego del rimborso di un credito IVA relativo al 2016 motivato dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale oltre i 90 giorni, con richiamo all'art. 2 DPR 322/1998 (dichiarazione considerata omessa); il contribuente ha contestato che l'Ufficio non ha messo in discussione la fondatezza del credito ma ha eccepito solo la tardività formale e ha prodotto documentazione (bolle doganali, liquidazioni periodiche, registro acquisti, distinta di pagamento, estratto conto, fattura spedizioniere) a corredo del credito.

La decisione

Il Tribunale tributario d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato riconosciuto il diritto al rimborso/alla compensazione del credito IVA dimostrato tramite le scritture e le liquidazioni periodiche, anche in assenza della dichiarazione annuale tempestiva. Le spese del grado d'appello sono compensate; resta ferma la condanna dell'Ufficio in primo grado al rimborso delle spese per Euro 700,00 oltre accessori (come disposto nel primo grado).

Norme richiamate

  • DPR 322/1998, art. 2 comma 7

    art. 2, comma 7 DPR 322/1998

    La norma considera omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, ma la Corte e la giurisprudenza ritengono che l'omissione formale non escluda il riconoscimento del credito se il diritto risulta da altre risultanze contabili e documentali nei termini di decadenza.

  • DPR 322/1998, art. 8 comma 3

    art. 8, comma 3 DPR 322/1998

    Richiamato per il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione/alla richiesta del rimborso (termine relativo al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto); la giurisprudenza permette il riconoscimento del credito se la richiesta è effettuata entro tale termine e il diritto risulta dalle dichiarazioni periodiche e registri.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 18

    art. 18, VI direttiva CE n. 77/388

    Principio di neutralità dell'IVA: l'inosservanza di adempimenti formali non può privare il contribuente del diritto alla detrazione se il diritto risulta dagli elementi sostanziali contabili; la norma comunitaria giustifica l'interpretazione favorevole al contribuente.

  • Cass. Civ., Sez. Unite, n. 17757/2016

    Cass. SS.UU. n. 17757/2016

    Affermato il principio secondo cui, anche in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti deve essere riconosciuta se richiesta nei termini e se sussistono i requisiti sostanziali per la detrazione.

  • Cass. Civ., Sez. Trib., n. 3066/2023

    Cass. Civ., Sez. Trib., 3066/2023

    Conferma che la neutralità dell'IVA impone il riconoscimento del credito d'imposta pure in assenza di dichiarazione annuale quando il diritto sia documentato dalle dichiarazioni periodiche e dalle scritture contabili e la richiesta avvenga entro il termine di decadenza previsto.

  • Cass. Civ., Sez. Trib., n. 11671/2013

    Cass. Civ., Sez. Trib., 11671/2013

    Precedente giurisprudenziale che ribadisce come la mancata presentazione della dichiarazione annuale non comporti la perdita del credito purché esso emerga dalle scritture contabili.

Massime di principio

  • La tardiva o omessa presentazione della dichiarazione annuale (oltre i 90 giorni) non determina automaticamente la perdita del credito IVA: il credito può essere riconosciuto se risulta da altre fonti contabili e documentali, in particolare dalle liquidazioni periodiche e dai registri IVA.
  • Il contribuente ha l'onere della prova: deve dimostrare l'effettiva esistenza del credito tramite documentazione idonea (liquidazioni periodiche, registro acquisti, bollette doganali, fatture, evidenze di pagamento e estratti conto).
  • Il riconoscimento del credito è ammesso se la richiesta (o l'esercizio del diritto a detrazione) è effettuata entro i termini di decadenza previsti (in genere entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, ai sensi del DPR 322/1998).
  • La PA non può negare la compensazione o il rimborso basandosi solo su profili formali se il diritto è fondato sostanzialmente: prevale il principio di neutralità dell'IVA sancito dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza.
  • Dal punto di vista processuale, produrre documentazione integrativa anche in sede di gravame può risultare decisivo; tuttavia il contribuente dovrebbe comunque curare la tempestiva tenuta e produzione delle scritture contabili già in sede amministrativa per evitare contestazioni.
  • Sulle spese di giudizio: in caso di soccombenza dell'Amministrazione, il contribuente può ottenere condanna alle spese; in appello le spese possono essere compensate se le ragioni del contribuente sono confermate e/o nuova documentazione è stata prodotta nel grado di appello.

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