Cassazione Civile, Ordinanza n. 21029/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.f. contro la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale su istanza di un creditore per crediti erariali relativi ad annualità pregresse. In appello erano state dedotte: la nullità delle notifiche dei titoli esecutivi e delle ingiunzioni fiscali, l'insussistenza dei presupposti dimensionali e dell'insolvenza, nonché l'erroneità dell'affermazione circa la cessazione dell'attività e la rilevanza della mancata formalizzazione della liquidazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) omesso esame e violazione delle norme sulle notificazioni, per avere la Corte d'appello negato la valutazione della dedotta irregolarità delle notifiche per mancata allegazione dei documenti; (2) omesso esame e violazione di legge quanto alla nullità delle ingiunzioni fiscali e alla mancanza del titolo esecutivo; (3) violazione dell'art. 5 l.f. per l'erroneo accertamento dei requisiti di fallibilità, dell'attività/inattività della società e dello stato di insolvenza; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur nel carattere devolutivo del reclamo fallimentare, il reclamante resta onerato di produrre e allegare nel giudizio di reclamo i documenti su cui fonda le censure; non può quindi dolersi della mancata valutazione di documenti che non ha ritualmente riprodotto o depositato. Ha inoltre osservato che, ai fini della legittimazione del creditore istante, non è necessario un definitivo accertamento del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente una delibazione incidentale del giudice fallimentare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché mirava in sostanza a una nuova valutazione di merito dell'insolvenza e dei presupposti di fallibilità, preclusa in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la soccombenza nel reclamo giustificava la condanna alle spese. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
reclamo avverso la sentenza di fallimento
nel giudizio di reclamo il reclamante deve comunque allegare e produrre i documenti su cui fonda le censure; il rito ha natura devolutiva ma non consente al giudice di colmare le lacune probatorie delle parti
art. 147 l.f.
richiamato per l'estensione del fallimento al socio accomandatario della società fallita
art. 10 l.f.
la cessazione dell'attività non può desumersi dalla mera cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, essendo rilevante la cancellazione dal Registro delle imprese
la dichiarazione di fallimento su istanza di creditori non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo, bastando una delibazione incidentale sulla legittimazione del creditore istante
art. 5 l.f.
l'insolvenza va accertata in base agli elementi sintomatici valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito se la censura non indica uno specifico vizio di legittimità
art. 1 l.f.
il ricorso era generico nel contestare il superamento delle soglie dimensionali; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea a scalfire la motivazione di merito
artt. 138, 139, 141, 145 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni alle persone giuridiche, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di allegazione e documentazione
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto con la sentenza impugnata; un motivo privo di tale confronto è inammissibile come 'non motivo'
la deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione delle norme violate e il raffronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata
non è ammessa una diversa valutazione del merito quando il giudice abbia esaminato i fatti decisivi rilevanti
la soccombenza nel reclamo giustifica la condanna alle spese
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il carattere devolutivo del giudizio non esonera il reclamante dall'onere di allegare e produrre i documenti posti a fondamento delle doglianze; il giudice non è tenuto a colmare d'ufficio le lacune probatorie della parte.
- Ai fini della legittimazione del creditore che chiede il fallimento, non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né che il titolo sia esecutivo; è sufficiente una delibazione incidentale da parte del giudice fallimentare.
- La censura in cassazione contro l'accertamento dell'insolvenza o dei presupposti di fallibilità è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito o non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, indicando le norme asseritamente violate e raffrontandole con le argomentazioni della decisione; la mancanza di tale confronto integra un "non motivo" e conduce all'inammissibilità.
- La soccombenza nel giudizio di reclamo giustifica la condanna alle spese di lite e, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può determinare anche il raddoppio del contributo unificato.
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