Cassazione Penale, Sentenza n. 35180/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di differimento della pena (anche in forma di detenzione domiciliare) per gravi motivi di salute psichica. Denuncia inosservanza ed errata applicazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. pen. per carenze motivazionali: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni psichiche documentate (disturbo schizoaffettivo, precedente tentativo di suicidio) e non avrebbe giustificato perché ha ritenuto maggiormente attendibili le relazioni mediche carcerarie (che parlano di "non incompatibilità con il carcere") rispetto alla perizia nominata (dott.ssa Magistro, che parla di "labile compatibilità" e suggerisce il ricovero in CTA). Inoltre censura la mancata valutazione della richiesta di rinvio in vista di possibile inserimento in CTA, essendo il ricorrente in buona posizione in lista d'attesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina e rinviando per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale insufficiente e ha rilevato l'omissione di ragioni oggettive per preferire le relazioni mediche carcerarie alla perizia tecnica, nonché una valutazione parziale delle risultanze sulle condizioni di salute e sul rischio di aggravamento. Ha disposto il rinvio affinché si proceda a un nuovo bilanciamento tra esigenze di sicurezza e istanze umanitarie, con eventuali accertamenti tecnici integrativi.
Norme richiamate
Regola il differimento dell'esecuzione della pena per infermità. La Corte interpreta la norma richiedendo che la patologia sia grave (pericolo per la vita o rilevanti conseguenze dannose) e non agevolmente trattabile in carcere; impone un bilanciamento tra diritto alla salute e esigenze di sicurezza, tenendo conto della funzione rieducativa e del pericolo concreto di commissione di delitti (ultimo comma).
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Riguarda le modalità di esecuzione della pena e tutele sanitarie: va coordinato con l'art. 147 c.p.; il giudice deve valutare compatibilità trattamento sanitario/resa della pena e la concreta possibilità di cura nelle strutture penitenziarie o alternative.
Introdotto il presidio della detenzione domiciliare come forma alternativa al differimento/sospensione; la Corte richiama che l'istituto è applicabile quando, pur non sospendendo la pena, l'espiazione domiciliare è necessaria per esigenze di cura, previa ponderazione tra interessi del condannato e sicurezza pubblica.
Norma sulla protezione dei dati personali nelle decisioni giudiziarie: la Corte richiama l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando vi è contestazione sulle condizioni di salute del detenuto, il giudice deve motivare in modo esplicito e oggettivo perché ritiene più attendibile una relazione medica rispetto a una perizia tecnica nominata; valutazioni meramente assertive sono insufficienti.
- Per disporre il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario che la malattia sia grave e non sia adeguatamente trattabile nel regime carcerario; il giudice compie un bilanciamento tra diritto alla salute, senso di umanità della pena e esigenze di sicurezza sociale.
- Se le risultanze cliniche sono contrastanti, il giudice ha l'obbligo di disporre ulteriori accertamenti tecnici e/o nominare un perito per acquisire elementi concreti e risolutivi prima di rigettare l'istanza.
- La mera indisponibilità di strutture terapeutiche (CTA/REMS) non può costituire da sola una motivazione generica per negare protezione sanitaria: va valutata la posizione in lista d'attesa, possibili alternative e fornita specifica motivazione sull'impossibilità concreta di collocamento.
- Un precedente tentativo di suicidio e il rischio di aggravamento delle condizioni psichiche sono elementi rilevanti che vanno considerati con adeguata attenzione nel bilanciamento; la loro presenza aumenta la probabilità che la detenzione sia incompatibile con il rispetto del senso di umanità.
- Se sussiste un concreto pericolo di commissione di nuovi reati, il differimento (o la detenzione domiciliare) può essere escluso: il giudice deve esplicitare la valutazione della pericolosità e il rapporto con la misura sanitaria richiesta.
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