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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23661/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale, già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale. Il ricorso deduce un vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis c.p., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione osserva però che la censura ripropone in modo sostanzialmente identico una questione già esaminata e disattesa dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la significativa eccedenza del tasso alcolemico rispetto ai limiti di legge e la violenza dell'impatto contro un albero, ritenendo tali elementi incompatibili con la tenuità dell'offesa.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la concreta offensività della condotta è elevata; una censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito non può essere utilmente dedotta in cassazione come vizio di motivazione.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La fattispecie riguarda la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, e gli indici fattuali richiamati dalla motivazione di merito sono stati ritenuti incompatibili con la tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre, senza specifica confutazione delle argomentazioni del giudice di merito, una censura già adeguatamente esaminata e respinta.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare elementi fattuali sintomatici di elevata offensività, come un forte superamento dei limiti alcolemici e un impatto stradale violento con perdita di controllo del veicolo.
  • La valutazione sulla sussistenza dell'art. 131-bis c.p. è coerente con un apprezzamento concreto della gravità del fatto e non è censurabile in cassazione quando il ricorso non evidenzi reali profili di illogicità o violazione di legge ma si limiti a reiterare doglianze già disattese.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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