Cassazione Penale, Ordinanza n. 23661/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale, già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale. Il ricorso deduce un vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis c.p., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione osserva però che la censura ripropone in modo sostanzialmente identico una questione già esaminata e disattesa dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la significativa eccedenza del tasso alcolemico rispetto ai limiti di legge e la violenza dell'impatto contro un albero, ritenendo tali elementi incompatibili con la tenuità dell'offesa.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la concreta offensività della condotta è elevata; una censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito non può essere utilmente dedotta in cassazione come vizio di motivazione.
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La fattispecie riguarda la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, e gli indici fattuali richiamati dalla motivazione di merito sono stati ritenuti incompatibili con la tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre, senza specifica confutazione delle argomentazioni del giudice di merito, una censura già adeguatamente esaminata e respinta.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare elementi fattuali sintomatici di elevata offensività, come un forte superamento dei limiti alcolemici e un impatto stradale violento con perdita di controllo del veicolo.
- La valutazione sulla sussistenza dell'art. 131-bis c.p. è coerente con un apprezzamento concreto della gravità del fatto e non è censurabile in cassazione quando il ricorso non evidenzi reali profili di illogicità o violazione di legge ma si limiti a reiterare doglianze già disattese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →