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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'adesione del Comune resistente. In conseguenza dell'intesa tra le parti, ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'esito della controversia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di un Comune ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell'ente al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, deducendo di avere svolto attività lavorativa dirigenziale dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 pur essendo formalmente inquadrata come funzionario di categoria D6. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla rinuncia e alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Norma richiamata quale base processuale della rinuncia al ricorso per cassazione, che ha determinato l'estinzione del giudizio una volta intervenuta l'adesione della controparte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso, per l'esito della controversia, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite quando vi sia accordo in tal senso.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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