Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04486/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto dell'istanza del contribuente di avvalersi della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022, ha sospeso il processo ex art. 1, comma 197, della medesima legge fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo. Non è stata quindi decisa nel merito la cassazione del provvedimento impugnato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Calabria che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza e di segnalazioni provenienti da altro nucleo territoriale nell'ambito di un procedimento penale, contestava per l'anno 2009 l'indebita detrazione IVA relativa a fatture ritenute in parte inesistenti emesse da una società fornitrice per lavori di costruzione di due serre. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione per aderire alla definizione agevolata della controversia prevista dalla legge n. 197/2022.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per dare atto del regolare contraddittorio sulla proposta del relatore.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    art. 1, comma 197, della legge n. 197/22

    consente la sospensione del processo quando la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia.

  • art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022

    art. 1, commi 186-202, della medesima legge

    normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie alla quale il contribuente ha dichiarato di voler aderire.

Massime di principio

  • Quando una parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla legge sopravvenuta, il processo può essere sospeso ai sensi della disciplina speciale.
  • La sospensione disposta per consentire l'accesso alla definizione agevolata impedisce una decisione immediata sul merito del ricorso e determina il rinvio della causa a nuovo ruolo.
  • In questa fase processuale la Corte si limita a prendere atto dell'istanza di sospensione, senza pronunciarsi sui motivi di ricorso o sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.