Cassazione Penale, Ordinanza n. 06457/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene disposto alcun annullamento della sentenza impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di merito l'imputato era stato giudicato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 20 maggio 2024; nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si deduceva un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 56 c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica e priva della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non si confronta in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già formulate in appello. Inoltre, i motivi investono la ricostruzione in fatto della vicenda, che non è rivalutabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il richiamo alla norma è contenuto nel motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la specificità va valutata sia in senso intrinseco, per genericità o indeterminatezza delle ragioni, sia in senso estrinseco, per effettiva correlazione critica con la decisione impugnata.
Non citato testualmente nel brano; il riferimento alla condanna al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: non è sufficiente riprodurre doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi può derivare non solo da genericità interna della censura, ma anche dall'assenza di reale correlazione con le argomentazioni della decisione gravata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio, se la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento dei giudici di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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