Cassazione Penale, Sentenza n. 18417/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la decisione della Corte d'appello che non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali era stata condannata (furti aggravati commessi tra luglio e agosto 2014 in ospedale a Vimercate) e altri reati già valutati con sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Milano del 11/03/2015. Ha sostenuto l'identità del disegno criminoso, deducendo che i beni (documenti di identità, carte di credito, bancomat, blocchetto di assegni) contestati fossero provento dei furti in ospedale e che pertanto sussistesse un unico programma criminoso che legava i vari episodi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non autosufficiente. Ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato la sussistenza di un "unico programma criminoso" necessario per il riconoscimento della continuazione, limitandosi a reiterare l'assunto senza elementi concreti. Ha richiamato il principio per cui la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato non sono sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Gli artt. richiamati (tra cui reati di ricettazione, falsificazione, truffa, ecc.) descrivono le fattispecie contestate; la sentenza utilizza tali fattispecie per valutare l'identità materiale dei fatti, ma la questione centrale non è normativa ma criterio di configurazione della continuazione.
La norma è richiamata tra le imputazioni contestate (responsabilità amministrativa collegata a reati), ma la Corte valuta che non sia stata dimostrata la connessione trattandosi di questioni probatorie rilevanti per la continuazione.
Giurisprudenza di legittimità (principi sulla continuazione)
Sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi, Rv. 252950); Sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari, Rv. 267596); Sez. 5 n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli, Rv. 247356); Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico, Rv. 267580); Sez. 2 n. 2224 del 05/12/2017 (Pellicoro, Rv. 271768); Sez. 6 n. 43441 del 24/11/2010 (Podda, Rv. 248962)
Richiamati i principi consolidati secondo i quali la continuazione richiede la prova che i reati siano stati concepiti e realizzati nell'ambito di un unico programma criminoso: non è sufficiente la mera reiterazione o una condotta abituale e neppure la contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato; l'onere di allegazione e dimostrazione grava sul ricorrente/condannato.
Corte Costituzionale
Citata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso (criterio per l'eventuale esclusione della condanna alle spese e degli oneri pecuniari), la decisione è richiamata per giustificare la condanna della ricorrente alle somme disposte.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati siano stati concepiti e posti in esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso: non basta la somiglianza o la vicinanza temporale degli episodi.
- L'onere di allegazione e di prova circa l'esistenza di un progetto unitario grava sul ricorrente/condannato che invoca la continuazione; affermazioni generiche o una mera rivisitazione dell'imputazione non sono sufficienti.
- La presenza, in atti, di richieste di applicazione della pena per reati diversi può essere valutata come elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, poiché indica separazione delle valutazioni e dei fatti.
- Il giudice non può confondere un comportamento abituale o una vita dedita al crimine con l'esistenza di un programma criminoso unitario necessario per la continuazione.
- In sede di impugnazione è fondamentale produrre elementi concreti e specifici (es. collegamenti temporali e teleologici chiari, modalità esecutive comuni, pianificazione antecedente) che dimostrino l'unità progettuale degli illeciti.
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