Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la realizzazione e fornitura di pompe con accessori. L’acquirente ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per asserito inadempimento della consegna. Il Tribunale di Verbania aveva però declinato la competenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Massa, sulla base del documento del 16.5.2018, considerato come contenente le condizioni contrattuali definitive e indicante Massa Carrara quale luogo di consegna. Con l’unico motivo di regolamento di competenza, l’acquirente ha denunciato la violazione dell’art. 20 c.p.c., sostenendo che il contratto si era invece perfezionato sul successivo ordine di acquisto dell’8.6.2018, che costituiva nuova proposta, con clausola "Resa DDP - Verbania" e condizioni di pagamento diverse; pertanto il luogo di esecuzione dell’obbligazione di consegna era Verbania, non Massa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il documento del 16.5.2018 fosse una mera offerta economica non accettata conformemente, mentre l’ordine dell’8.6.2018, contenendo condizioni parzialmente diverse e richiamando la clausola di consegna presso la sede dell’acquirente, valesse come nuova proposta poi accettata per facta concludentia e per mancata restituzione dell’ordine firmato entro il termine previsto. Conseguentemente, ai fini dell’art. 20 c.p.c., il luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio era Verbania, con competenza del Tribunale di Verbania. L’ordinanza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, anche per le spese.
Norme richiamate
Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente nelle cause relative a obbligazioni, occorre avere riguardo al luogo in cui deve essere eseguita l’originaria obbligazione dedotta in giudizio e di cui si lamenta l’inadempimento; se il luogo di consegna pattuito è quello della sede dell’acquirente, lì si radica il foro competente.
Un documento successivo, contenente condizioni diverse da una precedente offerta, può integrare una nuova proposta; il perfezionamento del contratto va allora individuato in relazione all’accettazione di tale nuova proposta.
Massime di principio
- Quando le parti scambiano più documenti negoziali successivi, la qualificazione dell’ultimo atto come accettazione conforme oppure come nuova proposta dipende dal loro contenuto complessivo e dalla presenza di condizioni anche solo parzialmente difformi.
- Ai fini del foro territoriale nelle domande di risoluzione per inadempimento, rileva il luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione specificamente dedotta come inadempiuta, non il luogo di conclusione del contratto o altri criteri concorrenti se la controversia è in materia di obbligazioni.
- Una clausola di resa che imponga la consegna presso la sede dell’acquirente sposta il luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna in quel luogo, con conseguente rilievo per la competenza territoriale.
- Il perfezionamento del contratto può desumersi anche da comportamenti concludenti e dall’esecuzione del rapporto secondo le condizioni del successivo ordine, quando il destinatario della proposta non restituisce il documento firmato nel termine previsto e dà comunque corso alla prestazione.
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