Cassazione Penale, Ordinanza n. 29177/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non sviluppasse una necessaria analisi critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato commesso a Genova il 15 giugno 2018. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 530 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le prove poste a base dell'identificazione come autore del furto non fossero idonee a sostenere un giudizio di colpevolezza. La Corte rileva che l'identificazione era stata effettuata nel rito abbreviato sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza, del vistoso tatuaggio al braccio visibile nelle immagini e corrispondente a quello dell'imputato, del riconoscimento certo da parte di un teste e delle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso imputato; osserva inoltre che il ricorso non si confrontava criticamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 110, 112, comma 4, 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p.
Le norme sono richiamate come base della contestazione: concorso di persone nel furto e furto aggravato, con aggravanti specifiche indicate nei numeri 2 e 5 dell'art. 625 c.p.
È invocato dal ricorrente in relazione all'insufficienza o inidoneità della prova di identificazione; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso richiama il principio dell'assenza di un motivo idoneo a sorreggere validamente l'impugnazione, pur senza una specifica menzione espressa nel testo.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sull'esigenza di una critica effettiva alle argomentazioni della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata per un principio sui motivi d'appello esteso dalla Corte anche al ricorso per cassazione: l'impugnazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che contesti la valutazione della prova deve sviluppare una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio non è sufficiente.
- Quando l'identificazione dell'imputato sia fondata su plurimi elementi convergenti, tra cui immagini di videosorveglianza, caratteristiche fisiche peculiari, riconoscimento testimoniale e dichiarazioni dell'interessato, la censura di insufficienza probatoria deve misurarsi con tali elementi in modo analitico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- I principi sulla necessaria specificità e completezza dei motivi di impugnazione elaborati per l'appello possono essere applicati anche al ricorso per cassazione, quando la censura non contesti in modo effettivo la motivazione della decisione impugnata.
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