Cassazione Penale, Sentenza n. 43649/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galeone ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. e della semilibertà. Il ricorrente sostiene che: 1) in relazione al delitto di omicidio, commesso nel 1990, non può operare l'ostatività prevista dall'art. 4-bis perché la norma è intervenuta dopo la commissione del reato (richiamando la sentenza Corte Cost. n. 32/2020) e dunque non avrebbe avuto senso richiedere l'accertamento ex art. 58-ter; 2) quanto agli altri reati ostativi (associazione mafiosa ed estorsione aggravata) commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 4-bis, la difesa deduce che le pene temporanee dovrebbero ritenersi estinte ai sensi dell'art. 184 c.p. in considerazione dell'esecuzione nella forma dell'isolamento diurno ex art. 72 c.p. e della lunga detenzione (più di trent'anni), sicché non sussisterebbero ostatività residue.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: l'art. 4-bis non si applica retroattivamente al reato di omicidio commesso prima della sua entrata in vigore, per cui tale reato non è ostativo; tuttavia gli altri reati temporanei, commessi dopo l'introduzione dell'art. 4-bis, sono ostativi. Il ricorrente non ha chiesto né dimostrato l'accertamento ex art. 58-ter (collaborazione impossibile o inesigibile) rispetto a quei reati ostativi, e la sola espiazione dell'isolamento diurno non è sufficiente, per i reati ostativi, a ritenere estinta la pena temporanea: per questi reati è necessario aver scontato anche almeno la metà della pena temporanea originaria, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. Di conseguenza l'istanza per i benefici penitenziari è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina la liberazione condizionale; utilizzata come titolo della richiesta principale del ricorrente.
art. 4-bis ord. pen. (introdotto dal d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991)
Prevede l'ostatività all'accesso ai benefici penitenziari per specifici reati. La Corte e la giurisprudenza richiamata distinguono la sua applicazione in funzione della data di commissione del reato: non si applica retroattivamente ai reati commessi prima della sua introduzione quando la sua applicazione altererebbe la natura della pena (richiamo alla Corte Cost. n.32/2020).
Prevede l'accertamento incidentale circa l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione del condannato con le autorità; è uno strumento necessario quando si vogliono ottenere benefici nonostante la presenza di reati ostativi. L'assenza di richiesta o di dimostrazione di tale accertamento può determinare l'inammissibilità della domanda di benefici.
art. 25 Cost.
Principio di divieto di retroattività delle norme che aggravano la posizione sanzionatoria; richiamato per valutare l'applicazione dell'art. 4-bis ai reati commessi anteriormente alla sua introduzione (Corte Cost. n.32/2020).
Regola l'estinzione delle pene temporanee in ragione dell'esecuzione prolungata; la Corte distingue il suo effetto a seconda che la pena temporanea sia relativa a reato ostativo o non ostativo. Nel caso di reati ostativi l'estinzione non si ritiene operata limitandosi alla sola espiazione dell'isolamento diurno.
Consente l'esecuzione delle pene temporanee nella forma dell'isolamento diurno. La giurisprudenza riconosce che l'isolamento diurno può concorrere all'esecuzione delle pene temporanee, ma, se le pene sono collegate a reati ostativi, è richiesto anche l'avvenuto sconto di almeno la metà della pena temporanea.
Norma del codice penitenziario relativa ai benefici come la semilibertà; citata in relazione all'accesso ai benefici ma subordinata alle condizioni di ostatività previste da norme speciali (es. art.4-bis).
Corte costituzionale, sentenza n. 32/2020
Ha chiarito i limiti di retroattività delle norme che aggravano il regime esecutivo della pena: se una norma sopravvenuta trasforma sostanzialmente la natura della pena e la sua incidenza sulla libertà personale, la sua applicazione retroattiva può violare l'art. 25 Cost.; ciò ha portato a escludere l'applicazione dell'art. 4-bis ai reati commessi prima della sua entrata in vigore quando ciò inciderebbe sulla natura della pena.
Massime di principio
- Quando ci sia cumulo di pene per reati commessi prima e dopo l'introduzione di una norma ostativa (art. 4-bis), la normativa ostativa non si applica ai reati anteriori se la sua applicazione retroattiva altererebbe la natura della pena (si rinvia a Corte Cost. n.32/2020).
- La presenza di reati ostativi commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 4-bis impedisce l'accesso ai benefici a meno che non venga richiesto e ottenuto l'accertamento ex art. 58-ter sulla impossibilità o inesigibilità della collaborazione; la mancata richiesta o prova di tale accertamento comporta inammissibilità della domanda.
- L'esecuzione dell'isolamento diurno (art.72 c.p.) può concorrere all'esecuzione di pene temporanee, ma non sempre determina l'estinzione di quelle pene ai sensi dell'art.184 c.p.: se le pene temporanee si riferiscono a reati ostativi, la giurisprudenza richiede l'avvenuta espiazione di almeno la metà della pena temporanea originaria oltre all'isolamento diurno.
- Il carico probatorio grava sulla difesa quando si invoca l'estinzione delle pene temporanee o l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata: è necessario dimostrare in concreto l'avvenuta espiazione o l'inesistenza di legami e, se del caso, ottenere l'accertamento previsto dall'art. 58-ter.
- Un precedente accertamento negativo (es. negazione di permessi premio per ragioni connesse ai reati ostativi) è elemento rilevante e può compromettere ulteriori richieste di benefici se non vengono fornite nuove prove o elementi giustificativi.
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