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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28302/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto di rilascio di un immobile già condotto in locazione, intimato sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale derivante da un giudizio di cognizione iniziato con convalida di sfratto e proseguito con rito ordinario. La parte intimata ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il precetto, poi rigettata dal Tribunale di Roma. In cassazione la ricorrente deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione del contraddittorio: sostiene che il provvedimento con cui il giudice di merito aveva fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., dopo avere disposto la trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, non le era mai stato comunicato dalla cancelleria, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase decisoria e di svolgere le difese finali. Gli altri due motivi riguardavano il merito dell'opposizione, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che il provvedimento emesso fuori udienza che, a seguito di trattazione scritta, fissa l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. deve essere comunicato ai sensi dell'art. 134 c.p.c.; la sua mancata comunicazione equivale alla mancata comunicazione di un provvedimento fuori udienza che fissa nuova udienza e determina nullità degli atti successivi, perché priva la parte della possibilità di partecipare alla fase decisoria e di depositare le difese conclusive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, mentre gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il precetto di rilascio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio dedotto è la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del procedimento

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla lesione del contraddittorio

  • art. 134 c.p.c.

    il provvedimento emesso fuori udienza doveva essere comunicato dalla cancelleria

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di comunicazioni processuali

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di comunicazioni/notificazioni processuali

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 176 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato per descrivere l'assegnazione dei termini istruttori

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020

    consente la trattazione scritta in luogo dell'udienza e implica un provvedimento fuori udienza da comunicare alle parti

  • art. 281 sexies c.p.c.

    la fissazione dell'udienza di discussione orale in tale forma costituisce momento decisivo della fase finale e richiede regolare conoscenza delle parti

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale in cassazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato anche per la facoltà della parte di depositare memoria

  • art. 36596/2021 Sez. U Cass. (richiamo giurisprudenziale)

    le Sezioni Unite hanno chiarito la nullità della sentenza resa senza consentire alle parti di svolgere le difese conclusive o di replicare

  • art. 134 c.p.c.

    la mancata comunicazione del provvedimento equivale alla mancata comunicazione di un'ordinanza fuori udienza che fissa nuova udienza

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui il giudice, dopo avere disposto la trattazione scritta, fissa l'udienza di discussione e decisione deve essere comunicato alle parti ai sensi dell'art. 134 c.p.c., poiché incide sulla possibilità di partecipare alla fase decisoria.
  • La mancata comunicazione del provvedimento che fissa la prosecuzione del giudizio o l'udienza decisoria determina la nullità degli atti successivi, in quanto lede il contraddittorio e priva la parte delle difese finali previste dalla legge.
  • La nullità per lesione del contraddittorio sussiste anche senza necessità di allegare un ulteriore pregiudizio specifico diverso dalla mancata possibilità di svolgere le difese conclusive o di replicare alle difese avversarie.
  • In presenza di un vizio processuale che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase decisoria, la cassazione con rinvio è necessaria affinché la controversia sia nuovamente decisa dal giudice di merito in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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