Cassazione Civile, Ordinanza n. 11903/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare e finanziaria risalente ai primi anni Novanta. I proprietari di uno stabile promisero di vendere l'immobile a una società costruttrice; fu versato un acconto e, al definitivo, vennero consegnati due assegni bancari a saldo. Nell'atto notarile le parti diedero però falsamente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo per evitare l'iscrizione di ipoteca legale dei venditori e consentire alla società acquirente di ottenere un mutuo fondiario con ipoteca di primo grado a favore della banca. In una controdichiarazione si riconosceva che il prezzo reale era superiore e che il saldo sarebbe avvenuto con l'incasso degli assegni, che però risultarono insoluti. La somma mutuata dalla banca fu poi utilizzata per estinguere debiti pregressi della società e dell'impresa del legale rappresentante verso la stessa banca; successivamente la società fallì. La ricorrente, quale erede di una delle venditrici, agì per il risarcimento dei danni insieme al coniuge, nei confronti del fallimento della società acquirente e della banca. Il Tribunale accolse la domanda verso la banca nei limiti del prezzo non pagato; la Corte d'appello riformò, dichiarando inammissibile la domanda per giudicato preclusivo formatosi su una precedente sentenza del 2002, divenuta definitiva dopo estinzione dell'appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudizio e quello successivo avessero fatti costitutivi diversi: nel primo si sarebbe trattato dello storno degli assegni insoluti con responsabilità indiretta della banca ex art. 2049 c.c.; nel secondo di responsabilità aquiliana diretta ex art. 2043 c.c., fondata anche su elementi emersi solo successivamente con la sentenza penale definitiva. Contestava inoltre che vi fosse identità soggettiva e oggettiva idonea a fondare il giudicato preclusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sul rilievo del giudicato esterno preclusivo: il giudicato successivo formatosi sulla sentenza del 2002, divenuta definitiva per estinzione del giudizio di appello, prevale anche rispetto alla successiva definizione del processo penale; la presenza di ulteriori parti nel precedente giudizio non esclude la preclusione, poiché rileva che vi fossero anche gli stessi soggetti rimasti in lite nel nuovo processo; soprattutto, i fatti costitutivi delle domande erano i medesimi, essendo entrambe fondate sulla distrazione delle somme destinate al pagamento del prezzo e sull'insoluto degli assegni. La diversa qualificazione giuridica della responsabilità della banca, prospettata come indiretta ex art. 2049 c.c. o diretta ex art. 2043 c.c., non muta né il fatto storico allegato né il petitum risarcitorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile e preclude la riproposizione della medesima pretesa fondata sui medesimi fatti costitutivi tra gli stessi soggetti.
La qualificazione della responsabilità della banca come responsabilità per fatto altrui dei dipendenti non incide sull'identità del fatto costitutivo della domanda rispetto alla responsabilità aquiliana diretta.
La domanda di risarcimento fondata sulla clausola generale dell'illecito extracontrattuale, se costruita sui medesimi fatti storici, non evita la preclusione derivante dal giudicato precedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamo finale alla disciplina del contributo unificato, senza sviluppo argomentativo nel merito della controversia.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude la riproposizione della domanda quando tra il precedente e il nuovo giudizio vi sia identità dei soggetti rilevanti e dei fatti costitutivi della pretesa, secondo il principio del dedotto e deducibile.
- La sopravvenuta diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda in termini di responsabilità diretta o di responsabilità per fatto altrui non elide il giudicato se resta invariato il fatto storico allegato e il bene della vita richiesto.
- Ai fini del giudicato non assumono rilievo fatti o provvedimenti successivi che non costituiscano un autonomo fatto storico costitutivo della pretesa risarcitoria già azionata.
- La presenza nel primo processo di soggetti ulteriori rispetto al secondo non impedisce la preclusione se i soggetti rimasti in lite coincidono con quelli del giudizio successivo per la parte ancora coltivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →