Cassazione Penale, Sentenza n. 10694/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione di identità) contestando: 1) violazione di legge rispetto agli artt. 42 e 43 c.p., per non aver tenuto conto del grave stato di ubriachezza che avrebbe inciso sulla colpevolezza; 2) vizio di motivazione in relazione alla valutazione del profilo della colpevolezza derivante dall'ubriachezza; 3) errata qualificazione del fatto, proponendo la riclassificazione ex art. 496 c.p. e la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze costituissero una mera rivalutazione del fatto e del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, che hanno ricavato il dolo generico dalle modalità della condotta e hanno escluso che lo stato di ubriachezza escludesse la coscienza e volontà necessarie per il reato. Ha inoltre affermato che la condotta di fornire false generalità ai Carabinieri, in assenza di altri mezzi di identificazione, integra l'art. 495 c.p. e non l'art. 496 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 495 c.p. nella versione post novella 2008 come applicabile alla falsa indicazione delle proprie generalita resa al pubblico ufficiale (qui i Carabinieri) idonea a influire sulla formazione di un atto pubblico; la condotta è stata ritenuta integrativa del delitto di falsa attestazione.
La norma è rilevante in via residuale; la Corte ha escluso la sua applicazione perché la menzogna sulle generalità aveva attinenza con la formazione dell'atto pubblico (verbale di contestazione).
Richiamata come la contravvenzione amministrativa che il ricorrente intendeva eludere declinando false generalità; spiega la finalità della falsa dichiarazione.
Richiamati in tema di rapporto tra imputabilità/colpevolezza e stato di ubriachezza: la Corte ricorda che l'ubriachezza non esclude automaticamente il dolo e che la valutazione della colpevolezza segue i criteri ordinari degli artt. 42-43 c.p.
Richiamato per distinguere imputabilità e colpevolezza; la disposizione sull'imputabilità non incide automaticamente sulla valutazione della colpevolezza in caso di ubriachezza.
Menziionato dal ricorrente quale possibile causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto infondata la questione in quanto non prospettata con fatti e argomentazioni tali da impedire la dichiarazione di inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sulla limitazione del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che non è consentito dedurre il travisamento del fatto mediante mera rivalutazione probatoria in Cassazione.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e all'ammenda (euro 3000) per inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferita alla modalita di trattazione del ricorso (requisitoria scritta del PG depositata in base alla previsione che limita le trattazioni orali se non espressamente richieste).
Citata come la riforma che ha modificato l'ambito di applicazione dell'art. 495 c.p., chiarendo che la falsa attestazione sulle qualità personali resa al pubblico ufficiale integra l'art. 495.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare i limiti del sindacato di legittimità dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., confermando l'impossibilità di una rilettura dei fatti in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione degli elementi di fatto: i motivi che si risolvono in una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
- Lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo: occorre valutare se l'imputato fosse comunque in grado di compiere atti razionalmente concatenati che dimostrino coscienza e volontà della condotta.
- La falsa dichiarazione delle proprie generalità ai Carabinieri, in assenza di altri mezzi di identificazione e finalizzata a eludere una contestazione amministrativa, integra l'art. 495 c.p. (falsa attestazione) e non necessariamente l'art. 496 c.p.
- Per far valere cause di non punibilità o questioni di imputabilità/colpevolezza è necessario fornire elementi fattuali e giuridici specifici e non meramente assertivi; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Chi impugna in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e profili di motivazione logicamente viziati, non su alternative plausibili di ricostruzione dei fatti.
- Se il motivo di ricorso appare manifestamente inammissibile o inutile, il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese e a pagare somme a titolo di ammenda.
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