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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25273/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissario giudiziale)

La controversia

La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso finale del commissario giudiziale in una procedura di concordato preventivo poi dichiarata improcedibile per mancato raggiungimento delle maggioranze. La doglianza riguardava il criterio di calcolo del compenso: secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento all'attivo realizzato e non all'attivo inventariato, poiché la proposta concordataria aveva una prevalente funzione liquidatoria, pur prevedendo anche una limitata continuità aziendale funzionale alla cessione dell'azienda. Con il secondo motivo veniva denunciato l'omesso esame della prevalenza liquidatoria e della continuità aziendale solo strumentale alla cessione. La resistente difendeva la correttezza della liquidazione disposta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che essi investivano solo il criterio di liquidazione del compenso e non la quantificazione rispetto all'attività effettivamente prestata. La Corte ha richiamato il più recente orientamento secondo cui la distinzione dell'art. 5 del D.M. n. 30/2012 tra attivo inventariato e attivo realizzato, a seconda della tipologia di concordato, presenta profili di irragionevolezza e disparità di trattamento; pertanto va disapplicata nella parte in cui prevede criteri diversi. È stato ritenuto corretto seguire un criterio unitario dell'attivo inventariato, temperato dalla concreta modulazione del compenso nella forbice prevista dall'art. 1 del decreto, con possibilità di scendere anche sotto il minimo assoluto in caso di arresto anticipato della procedura. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenuta formazione dell'indirizzo giurisprudenziale nel corso del processo, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 D.M. n. 30/2012

    La Corte afferma che la distinzione tra attivo inventariato e attivo realizzato prevista per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale è irragionevole e deve essere disapplicata nella parte in cui introduce criteri diversi a seconda del tipo di concordato.

  • art. 1 D.M. n. 30/2012

    È richiamato come parametro cui l'art. 5 rinvia per individuare la forbice percentuale minima e massima entro cui modulare in concreto il compenso in base all'attività svolta.

  • art. 163 l. fall.

    È menzionato per delimitare l'inizio dell'attività del commissario giudiziale, che prende avvio dal decreto di ammissione alla procedura.

  • art. 185 l. fall.

    È menzionato per evidenziare che il commissario giudiziale svolge anche una funzione di sorveglianza sull'adempimento del concordato dopo l'omologa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la censura di violazione di legge sul criterio di liquidazione del compenso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la censura di omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prevalenza liquidatoria del concordato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie delle parti nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo, la natura liquidatoria o in continuità della proposta non giustifica automaticamente l'applicazione di criteri di base diversi tra attivo inventariato e attivo realizzato, quando tale distinzione produca esiti irragionevoli o disparitari.
  • Il compenso del commissario giudiziale va determinato tenendo conto soprattutto dell'attività effettivamente svolta e della complessità concreta della procedura, non solo della formale tipologia del concordato.
  • In presenza di arresto anticipato della procedura o di mancata realizzazione dell'attivo, il giudice può modulare il compenso entro la forbice parametrica prevista dal decreto ministeriale e, se necessario, scendere anche sotto il minimo assoluto, purché la liquidazione resti correlata all'impegno professionale effettivamente prestato.
  • La funzione del commissario giudiziale, che inizia con l'ammissione alla procedura e prosegue nella vigilanza sull'esecuzione dopo l'omologa, è ontologicamente distinta da quella del liquidatore; ciò impedisce di sovrapporre automaticamente i rispettivi criteri di compenso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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