Cassazione Civile, Ordinanza n. 23600/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'ente previdenziale che aveva disconosciuto l'effettività di alcuni rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato di una società, con conseguente perdita delle agevolazioni contributive e richiesta dei contributi differenziali. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione della società, mentre la corte d'appello, accogliendo l'appello principale dell'ente e rigettando l'appello incidentale della società, aveva ritenuto che dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva emergesse la mancata prestazione lavorativa nei periodi contestati. In cassazione la società deduceva due vizi di nullità: con il primo sosteneva che la corte territoriale avesse pronunciato ultra o extra petita, perché l'appello dell'ente sarebbe stato fondato sulla carenza di subordinazione, mentre la decisione aveva affermato l'inesistenza dei rapporti di lavoro nelle giornate disconosciute; con il secondo lamentava che la corte d'appello avesse deciso nel merito una questione che aveva preliminarmente dichiarato inammissibile perché nuova, con effetto di giudicato pregiudizievole per la possibilità di riproporla in un successivo giudizio. Nelle more del giudizio di legittimità la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione quater) e aveva prodotto la relativa documentazione, ma non risultavano né il perfezionamento della definizione con i pagamenti attestati né l'accettazione dell'ente; la Corte ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i due motivi di ricorso nel merito. Ha rilevato che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del debito contributivo con impegno a rinunciare al giudizio, ma non risultavano il perfezionamento della procedura né la documentazione dei pagamenti, né l'accettazione dell'ente. In tale situazione, ha qualificato la vicenda come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo non applicabile il relativo meccanismo sanzionatorio alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'ente previdenziale.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 375/1993
richiamato come base del disconoscimento dell'effettività dei rapporti di lavoro agricolo e della conseguente perdita delle agevolazioni contributive.
invocato dal ricorrente come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'effetto devolutivo dell'appello e alla specificità dei motivi di gravame.
invocato dal ricorrente per censurare la decisione su una questione asseritamente nuova in appello.
richiamati dal ricorrente in relazione alla pretesa decadenza o inammissibilità della questione introdotta in appello.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza per decisione su questione preclusa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato quale vizio di nullità della sentenza denunciato in cassazione.
richiamato dalla Corte per affermare che, nei casi di definizione agevolata e rinuncia, il giudizio può essere dichiarato estinto; la soluzione non è però stata applicata nel caso concreto per mancanza di perfezionamento della procedura.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2002
richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater) alla quale la ricorrente aveva aderito.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2002
interpretato nel senso che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti; inoltre la previsione di sospensione dei processi è ritenuta incompatibile con il giudizio di cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile al caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, con esclusione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata dei carichi e assume l'impegno a rinunciare al giudizio, la pendenza del ricorso può venire meno per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione se non risulta il perfezionamento della procedura nei termini richiesti dalla legge.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non basta la sola adesione del debitore: occorrono il perfezionamento della definizione e la produzione nel processo della documentazione dei pagamenti effettuati, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina speciale.
- La previsione di sospensione dei processi prevista dalla normativa sulla definizione agevolata non si attaglia al giudizio di cassazione, nel quale la mancata dimostrazione del perfezionamento della procedura conduce non già alla sospensione, ma alla declaratoria di inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la ratio sanzionatoria della norma presuppone un'impugnazione pretestuosa o dilatoria in senso proprio.
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