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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23785/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione in executivis ex art. 671 c.p.p., proposta da un condannato nei confronti di più sentenze irrevocabili che avevano accertato reati in materia di stupefacenti e, per un episodio, anche di evasione e furto. La Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, dopo due precedenti annullamenti con rinvio, ha ritenuto che anche i reati residui sub 3) e sub 4) fossero avvinti dal medesimo disegno criminoso già riconosciuto per altri fatti, valorizzando la persistente tossicodipendenza del condannato e la finalità di procurarsi risorse o droga, e ha rideterminato la pena complessiva. Il Procuratore generale ha impugnato tale ordinanza denunciando, con tre motivi, l’apparenza della motivazione, la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81, comma 2, c.p., e in subordine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 671, comma 1, c.p.p. per asserita irragionevolezza ex artt. 3 e 27 Cost. In sintesi, ha sostenuto che il giudice dell’esecuzione non avesse motivato in modo puntuale sul reale nesso tra tossicodipendenza e singoli reati, che non potesse desumersi automaticamente l’unicità del disegno criminoso da una generica dipendenza dalla droga, e che i periodi di detenzione intermedia e la distanza temporale tra alcuni fatti escludessero la continuazione. La difesa del condannato ha invece chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta ai principi fissati dalle sentenze rescindenti e avesse motivato in base a indicatori concreti e convergenti, senza attribuire alla tossicodipendenza valore di presunzione assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha preliminarmente rilevato la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale in sede, precisando che, nel giudizio camerale ex art. 611 c.p.p., gli atti depositati oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza sono tardivi e non possono essere considerati. Nel merito, ha affermato che l’ordinanza impugnata ha dato corretta esecuzione ai principi di diritto enunciati nelle precedenti decisioni rescindenti, avendo valorizzato la persistente tossicodipendenza come indice sintomatico, unitamente ad altri elementi concreti (omogeneità della sostanza stupefacente, modalità e circostanze dei fatti, luogo di commissione, finalità di procurarsi droga o denaro per acquistarla), per ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso anche per i reati residui. Ha escluso sia la dedotta apparenza della motivazione sia la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., osservando che la detenzione intermedia non è di per sé ostativa alla continuazione e che la valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione era congrua e non illogica. Ha inoltre escluso ogni profilo di incostituzionalità della norma richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la natura pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La disciplina della continuazione in executivis richiede una valutazione concreta del medesimo disegno criminoso; la tossicodipendenza è un indice sintomatico normativamente rilevante, ma non integra una presunzione assoluta di continuazione e deve essere apprezzata insieme agli altri elementi del caso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione presuppone l’unitarietà del disegno criminoso; non basta un programma delittuoso generico, ma occorre una verifica in concreto degli indici sintomatici che colleghino i diversi reati.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice conserva autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, purché si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non riproduca i vizi già censurati.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel giudizio camerale di legittimità senza partecipazione delle parti, gli atti del Procuratore generale e le memorie devono essere depositati nei termini previsti; il deposito tardivo è inutilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi relativi alle condizioni personali del condannato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la norma denunciata presenti profili di irragionevolezza.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale; la Corte ha negato che l’interpretazione applicata contrasti con la funzione rieducativa o retributiva della pena.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della continuazione in executivis, il giudice deve svolgere una valutazione concreta e complessiva degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso; la tossicodipendenza può avere rilievo decisivo solo se emerge come fattore causalmente rilevante rispetto ai singoli reati e se trova riscontro in ulteriori elementi oggettivi.
  • La detenzione o altra limitazione della libertà personale intervenuta tra i reati non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve verificare se, nel caso concreto, essa abbia realmente interrotto l’unitarietà del progetto criminoso oppure sia rimasta compatibile con la persistenza del medesimo disegno.
  • La condizione di tossicodipendenza non determina una presunzione iuris tantum o iuris et de iure di identità del disegno criminoso; essa è un parametro di valutazione che va letto insieme a omogeneità delle condotte, contesto spaziale, modalità operative, tempo di commissione e finalità delle azioni.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può motivare con argomenti diversi da quelli già ritenuti viziati dalla Corte di cassazione, purché rispetti il principio di diritto fissato nel rescindente e colmi il deficit motivazionale con una nuova e autonoma valutazione del materiale probatorio.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando l’ordinanza impugnata individua in modo espresso e non illogico gli elementi di fatto che giustificano la continuazione, anche se il pubblico ministero proponga una lettura alternativa dei medesimi dati.
  • Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611 c.p.p., il deposito oltre i termini delle richieste o memorie comporta tardività dell’atto, che non può essere considerato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

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